La Manovra Correttiva 2017 (D.l. 50/2017) ha modificato tra l'altro, il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72) e il termine entri cui registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72). Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
I dubbi maggiori sono stati riscontrati in merito alla detrazione delle fatture inerenti al mese di dicembre 2017 e ricevute nel mese di gennaio 2018. La Circolare 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alla corretta detrazione IVA, riprendendo la normativa europea. Il principale chiarimento è stato che per poter detrarre correttamente l’IVA è necessaria la duplice condizione:
- sostanziale: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta
- formale: del possesso di una fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del DPR 633/72.
Di seguito esempi su come registrare la fattura nei casi in cui la stessa sia stata ricevuta nel mese di dicembre 2017 o nel mese di gennaio 2018.
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Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno 184/2017 "Detrazione IVA: i nuovi termini"
Per saperne di più sulle altre novità introdotte dalla Manovra Correttiva vai al Dossier "Manovra Correttiva 2017"
1) Detrazione IVA fatture dicembre 2017
Di seguito un esempio sulla detrazione IVA delle fatture nel caso in cui nel mese di dicembre 2017 il bene sia stato consegnato o il servizio sia stato prestato e si sia entrati in possesso della fattura nel mese di dicembre.
Il punto di partenza è il possesso del duplice requisito ovvero: avvenuta esigibilità dell’imposta e possesso della fattura, che in questo caso si realizzano entrambi nel mese di dicembre. L’imposta a credito, relativa a tale cessione di beni/prestazione di servizi, confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017,
- nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018),
- se annotata successivamente, il documento contabile potrà essere registrato al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
2) Detrazione IVA 2017 con possesso fattura gennaio 2018
Diverso è il caso in cui c’è esigibilità dell’imposta nel mese di dicembre 2017, ma possesso della fattura nel mese di gennaio 2018. A questo punto, il diritto alla detrazione, previa registrazione della fattura, sorge
- nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018. Il medesimo imprenditore in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.
- Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;
- Se si registra oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2017, cioè si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019
Attenzione: In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.