HOME

/

FISCO

/

VERIFICHE FISCALI GUARDIA DI FINANZA

/

LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

La Guardia di Finanza riprende dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate le circostanze in cui di applica l'accertamento sintetico del reddito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. Alcune brevi indicazioni sono presenti anche nella circolare n. 1/2018, la nuova circolare sull’attività ispettiva della Guardia di Finanza in vigore dal 1 gennaio 2018.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Segui gratuitamente il dossier Verifiche Fiscali Guardia di Finanza: Manuale operativo 2018

Dello stesso autore ti consigliamo il Pacchetto di due ebook sui Reati dichiarativi e reati penali in genere

1) L’accertamento sintetico nel sistema tributario italiano

Quando si presentano casi in cui il reddito dichiarato da una persona fisica appare divergente rispetto alla sua capacità di spesa, la normativa tributaria prevede che l’Amministrazione finanziaria possa utilizzare un particolare strumento che consente di identificare e di quantificare la reale capacità reddituale del contribuente: l’accertamento sintetico.
Questo particolare metodo di analisi reddituale è contemplato dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel quale al primo comma viene specificato che: “L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione”.

2) Indicazioni della Guardia di Finanza

Un cenno al metodo di rettifica dei redditi delle persone fisiche viene fatto anche nella nuova circolare operativa della Guardia di Finanza n. 1/2018, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, in vigore dal 1 gennaio 2018.
Nel documento di prassi questa metodologia di accertamento viene sinteticamente descritta come il metodo che mira a “fotografare” la reale capacità di spesa del contribuente, tenendo conto della tipologia del suo nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, indipendentemente dalle scelte effettuate circa l’impiego del proprio reddito.
In sostanza con la rettifica del reddito prevista dall’art. 38, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di una presunzione legale relativa, può risalire da un fatto “noto” (cioè tutte le spese sostenute, che rappresentano la capacità contributiva della persona fisica oggetto di controllo) ad un fatto “ignoto” (cioè il possesso di un reddito non dichiarato).
Tale rideterminazione può avvenire soltanto a condizione che il reddito complessivo accertabile sia superiore di almeno un quinto rispetto al reddito dichiarato.
Ai fini della sua applicazione, però, è sufficiente che lo scostamento tra il reddito accertabile e quello dichiarato si verifichi per un solo periodo d’imposta.
 

3) Quando e come si applica l'accertamento sintetico del reddito

La circolare della Guardia di Finanza riporta infine alcune specifiche indicazioni contenute dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013.
In questo documento sono state compendiate le novità introdotte nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 dall’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, nella circolare n. 24/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate evidenzia come le nuove disposizioni stabiliscono che:
- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente;
- in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RECENSITI PER VOI · 29/07/2024 Bancarotta fraudolenta: connessioni fiscali e societarie

Analisi delle fattispecie penali di Bancarotta fraudolenta nelle varie classificazioni (propria e impropria) e declinazioni patrimoniale, documentale, preferenziale

Bancarotta fraudolenta: connessioni fiscali e societarie

Analisi delle fattispecie penali di Bancarotta fraudolenta nelle varie classificazioni (propria e impropria) e declinazioni patrimoniale, documentale, preferenziale

Continuazione dell'attività commerciale della società fallita

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: quando il soggetto responsabile del reato prosegue l’attività commerciale della fallita attraverso altro veicolo societario

Ruolo Amministratori Giudiziari e  linee guida per la determinazione dei compensi

Vademecum del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti con proposte di adeguamento normativo per la determinazione dei compensi del coadiutore elaborata dall’ANBSC

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.