Il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. Alcune brevi indicazioni sono presenti anche nella circolare n. 1/2018, la nuova circolare sull’attività ispettiva della Guardia di Finanza in vigore dal 1 gennaio 2018.
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1) L’accertamento sintetico nel sistema tributario italiano
Quando si presentano casi in cui il reddito dichiarato da una persona fisica appare divergente rispetto alla sua capacità di spesa, la normativa tributaria prevede che l’Amministrazione finanziaria possa utilizzare un particolare strumento che consente di identificare e di quantificare la reale capacità reddituale del contribuente: l’accertamento sintetico.
Questo particolare metodo di analisi reddituale è contemplato dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel quale al primo comma viene specificato che: “L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione”.
2) Indicazioni della Guardia di Finanza
Un cenno al metodo di rettifica dei redditi delle persone fisiche viene fatto anche nella nuova circolare operativa della Guardia di Finanza n. 1/2018, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, in vigore dal 1 gennaio 2018.
Nel documento di prassi questa metodologia di accertamento viene sinteticamente descritta come il metodo che mira a “fotografare” la reale capacità di spesa del contribuente, tenendo conto della tipologia del suo nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, indipendentemente dalle scelte effettuate circa l’impiego del proprio reddito.
In sostanza con la rettifica del reddito prevista dall’art. 38, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di una presunzione legale relativa, può risalire da un fatto “noto” (cioè tutte le spese sostenute, che rappresentano la capacità contributiva della persona fisica oggetto di controllo) ad un fatto “ignoto” (cioè il possesso di un reddito non dichiarato).
Tale rideterminazione può avvenire soltanto a condizione che il reddito complessivo accertabile sia superiore di almeno un quinto rispetto al reddito dichiarato.
Ai fini della sua applicazione, però, è sufficiente che lo scostamento tra il reddito accertabile e quello dichiarato si verifichi per un solo periodo d’imposta.
3) Quando e come si applica l'accertamento sintetico del reddito
La circolare della Guardia di Finanza riporta infine alcune specifiche indicazioni contenute dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013.
In questo documento sono state compendiate le novità introdotte nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 dall’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, nella circolare n. 24/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate evidenzia come le nuove disposizioni stabiliscono che:
- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente;
- in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;
- il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta.