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CODICE DEL TERZO SETTORE: ENTRATA IN VIGORE EFFETTIVA

Codice del Terzo settore: entrata in vigore effettiva

L'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore in particolare delle sue norme fiscali: alcune riflessioni sul decreto legislativo 117/2017

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Per quanto riguarda l’entrata in vigore del Codice del terzo settore, dobbiamo partire dal fatto che il 1° comma dell’art. 4 del Dlgs 117/2017 pone come condizione essenziale per l’acquisizione della qualifica di ETS l’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del terzo settore. Quindi, anche se il Dlgs 117/2017 è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 3 Agosto 2017, la qualifica di ETS che gli enti non profit individuati dal 1° comma dell’art. 4 di esso ottengono iscrivendosi al Registro citato non sarà efficace prima dell’inizio dell’operatività di esso.

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1) L'operatività del Registro Unico ETS condizione per l'entrata in vigore piena

L’art. 53 del Decreto citato fa prevedere che il Registro Unico TS sia operativo per la seconda metà del 2019 in quanto stabilisce che la procedura per l’iscrizione al registro sia stabilità con un decreto del Ministro del lavoro da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del Codice del terzo settore, vale a dire entro il 3 Agosto 2018 (1° comma), termine a cui si aggiungono due altri termini entrambi di 180 giorni alle Regioni ed alle Province Autonome per, rispettivamente, disciplinare “i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore” nel Registro (si suppone allo stesso modo previsto nel decreto citato del Ministro del lavoro al fine di avere procedure omogenee su tutto il territorio nazionale) e per rendere operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della relativa struttura informatica (2° comma). Il che lascia intendere che l’avvio del Registro potrebbe avvenire pure prima del mese di Agosto del 2019.

Anche se per il Registro occorrerà tempo, entrano subito in vigore le norme del Dlgs 117/2017 sugli enti non profit che possono assumere la qualifica di ETS, in primo luogo la disciplina delle organizzazioni e dell’attività di volontariato e quella delle associazioni di promozione sociale, dato che le Leggi n° 266 del 1991 e n° 383 del 2000 che le disciplinavano sono abrogate con effetto immediato dalla lettera a) del 1° comma dell’art. 102 del Codice del terzo settore.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina fiscale agevolata degli enti del terzo settore contenuta nel Titolo X del Dlgs 117/2017 (artt. 79 – 89), il 2° comma dell’art. 104 di questo decreto prevede che essa si applichi agli enti (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a partire dal periodo di imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea a questo regime fiscale agevolato prevista dal comma 10° dell’art. 101 sempre del Codice del terzo settore che viene richiesta dal Ministero del lavoro o, comunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (l’autorizzazione della Commissione Europea arriverà quasi certamente prima dell’avvio dell’operatività del Registro).

Fanno però eccezione a questa norma gli artt. 77, 78, 81, 82, 83, il 2° comma dell’art. 84, il 7° comma dell’art. art. 85 comma 7° e le lettere e), f) e g) del 1° comma dell’art. 102 del Dlgs 117/2017 che si applicano a partire dal 1° Gennaio 2018 alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (1° comma dell’art. 104). Ovviamente, quando con l’avvio del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore tutte queste organizzazioni diverranno ETS, le disposizioni fiscali citate nel periodo precedente si applicheranno agli ETS in esso iscritti mentre la restante disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del Dlgs 117/2017 si applicherà ad essi, come abbiamo detto, a partire dal periodo di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro citato, vale a dire, prevedibilmente, a partire dall’anno 2020.
Inoltre, come prevedono il 2° ed il 3° comma dell’art. 101 del Codice del terzo settore, fino alla data di avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti sull’iscrizione nei Registri delle ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali. Questi enti devono conformarsi alle disposizioni del Dlgs 117/2017, cioè alla disciplina degli ETS, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di esso, quindi entro il 3 Febbraio 2019 e l’eventuale modifica del loro statuti può essere fatta con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Nelle more dell’avvio del Registro unico nazionale degli ETS il requisito dell’iscrizione ad esso si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli altri Enti del terzo settore attraverso l’iscrizione di essi in uno dei registri attualmente previsti per le organizzazioni non profit citati nel primo periodo di questo capoverso.

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