Le associazioni e fondazioni del terzo settore usufruiscono di un procedimento semplificato per l’acquisto della personalità giuridica.
L’art. 22, 1° comma, del Codice del terzo settore stabilisce, infatti, che queste associazioni e fondazioni possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
A tal fine, il notaio che ha ricevuto l’atto pubblico costitutivo di una associazione o di una fondazione del terzo settore (atto pubblico redatto, riteniamo, anche da un notaio diverso, cosa poco pratica ma non vietata) o la pubblicazione del testamento con cui si dispone la costituzione di una fondazione del terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed, in particolare, delle disposizioni del Dlgs 117/2017 con riferimento alla sua natura di ente del terzo settore (essenzialmente gli artt. 4 – 16 e 20 – 31 di esso), nonché del patrimonio minimo richiesto dal comma 4° dell’art. 22, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni, presso il competente Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente.
L’Ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel Registro stesso (2° comma).
Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o l’ammontare del patrimonio minimo, ne deve dare comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (sempre dal ricevimento dell’atto costitutivo o del testamento pubblicato), ai fondatori (se fondazione) od agli amministratori dell’ente (se associazione o fondazione).
I fondatori o gli amministratori o, in mancanza di questi ultimi, qualsiasi associato, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del notaio, possono domandare all’Ufficio del Registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non richiede loro di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione dell’ente, questa si intende negata (silenzio – diniego) (3° comma).
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1) Requisiti per acquisire la personalità giuridica delle associazioni e fondazioni
Per conseguire la personalità giuridica le associazioni e le fondazioni del terzo settore debbono:
- disporre di un patrimonio minimo, cioè di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 Euro per le associazioni ed a 30.000 Euro per le fondazioni.
Anche se la norma parla di “somma liquida”, vale a dire di denaro, è ammesso anche il caso che tale patrimonio minimo sia costituito da beni diversi dal denaro. In questo secondo caso il valore dei beni che costituiscono tale patrimonio deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo dell’ente, di un revisore legale o di una società di revisione legale dei conti iscritti nell’apposito registro.
Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione o, nel caso di inerzia di questo, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l’assemblea dell’associazione per deliberare o, in una fondazione, deliberare direttamente la ricostituzione di questo patrimonio oppure disporre la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente od anche la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta (riteniamo che quest’ultima opzione non sia possibile se l’ente è una fondazione: in questo caso occorre trasformare l’ente da fondazione in associazione non riconosciuta) (4° e 5° comma).
Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci verso gli associati e verso i terzi con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. La procedura di iscrizione di tali modifiche è quella per la prima iscrizione dell’ente esposta nel terzultimo e nel penultimo capoverso precedenti a questo (6° comma). Dal momento che l’art. 20 del Dlgs 117/2017 permette anche alle associazioni non riconosciute di iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore e che per costituire tali associazioni o modificarne l’atto costitutivo basta una scrittura privata e non è necessario un atto pubblico, riteniamo che la previsione di quest’ultimo da parte del 6° comma dell’art. 21 che abbiamo appena visto si applichi solo alle associazioni riconosciute iscritte nel registro citato.
Nelle fondazioni e nelle associazioni del terzo settore riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto quest’ultimo col suo patrimonio. In altre parole, l’ente ha una responsabilità patrimoniale perfetta, autonoma e distinta da quella dei suoi associati o fondatori (7° comma).
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