Le associazioni e dalle fondazioni del terzo settore sono disciplinate dal Titolo IV del Codice del terzo settore (artt. 20 – 31).
Le associazioni e le fondazioni non sono nuove tipologie giuridiche di enti senza scopo di lucro (o non profit), dato che esse trovano la loro disciplina civilistica di base negli artt. 14 – 42-bis c.c.
Il Dlgs 117/2017, con le disposizioni sopra citate, individua i requisiti ulteriori, rispetto alla disciplina del Codice Civile, che le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le fondazioni devono possedere per potersi iscrivere nel Registro unico nazionale del terzo settore e, di conseguenza, acquisire la qualifica di “Ente del terzo settore“ (ETS) (art. 20 del Codice del terzo settore).
L’iscrizione avviene nella Sezione g) del Registro riservata agli “altri enti del terzo settore” (art. 46, 1° comma).
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1) Le conseguenze dell'iscrizione nel registro unico per gli ETS
Da quanto detto si deduce, inoltre, che:
- i comitati non possono assumere la qualifica di ETS iscrivendosi direttamente nella citata Sezione g) del Registro (mentre potevano assumere la qualifica di ONLUS iscrivendosi all’Anagrafe Unica delle ONLUS). Essi, però, possono assumere la qualifica di impresa sociale che comporta l’automatica acquisizione della qualifica di ETS. Infatti, l’iscrizione delle imprese sociali avviene nell’apposita Sezione ad esse dedicata del Registro delle Imprese che viene poi automaticamente riportata nella Sezione d del Registro unico nazionale del terzo settore, come prevede il 3° comma dell’art. 11 del Dlgs 117/2017;
- alle associazioni ed alle fondazioni che non si iscrivono nel Registro unico nazionale del terzo settore continua ad applicarsi la disciplina civilistica e fiscale normale per esse prevista (artt. 14 – 42-bis c.c. e 143 – 149 TUIR). Questa disciplina si applica anche alle associazioni ed alle fondazioni del terzo settore per quanto non previsto diversamente dalla disciplina civilistica specifica di queste ultime contenuta negli artt. 20 – 31 del Dlgs 117/2017 e da quella fiscale riportata negli artt. 79 – 83 dello stesso decreto;
- le associazioni e le fondazioni del terzo settore sono quelle che assumono la qualifica di ETS attraverso l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore e non quelle che, assumendo prima la qualifica di impresa sociale attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, assumono di conseguenza ed automaticamente anche quella di ente del terzo settore. Se queste associazioni assumono la qualifica di impresa sociale, sia prima che dopo aver assunto quella di ETS, ad esse si applica la disciplina dell’impresa sociale contenuta nel Dlgs 112/2017 e non quella delle associazioni e fondazioni del terzo settore riportata nel Titolo IV del Codice del terzo settore.
I vantaggi che le associazioni e le fondazioni hanno dall’assunzione della qualifica di ETS, che comporta una serie di oneri in più rispetto agli enti dello stesso tipo che non hanno questa qualifica, riguardano sia la disciplina fiscale agevolata degli ETS prevista dal Titolo X del Dlgs 117/2017 sia la maggior facilità di acquisizione della personalità giuridica che vedremo tra poco.
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2) Lo statuto delle fondazioni e associazioni del TS
L’art. 21, 1° comma, del Dlgs 117/2017 prevede che l’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore deve indicare i seguenti elementi:
1. la denominazione dell'ente;
2. l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da esso perseguite;
3. l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale dell’ente;
4. la sede legale ed il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica dell’ente;
5. le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
6. i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti (ovviamente per le associazioni ma anche, come vedremo oltre in questo articolo, per le fondazioni del terzo settore il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo);
7. i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura che deve essere impostata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dall’ente (ovviamente per le associazioni ma anche per le fondazioni nel senso di cui al numero precedente);
8. la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
9. le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo dell’ente in caso di scioglimento o di estinzione (che devono rispettare l’art. 9 del Dlgs 117/2017);
10. la durata dell'ente, se prevista.
Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’ente ed anche se forma oggetto di atto separato dall’atto costitutivo costituisce parte integrante di quest’ultimo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le prime (2° comma).
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