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IL CONTRATTO DI RETE: LE RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

Il contratto di rete: le responsabilità dei partecipanti

Il contratto di rete è una forma innovativa di collaborazione tra imprenditori con lo scopo di accrescere la propria capacità competitiva sul mercato

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Il “contratto di rete” è disciplinato dal decreto legge 5/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Essenzialmente con il “contratto di rete” più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.  Una forma di collaborazione assai innovativa prevedibile è relativa al distacco del personale dipendente.

Insomma, il “contratto di rete” è uno strumento di certo utile, che può essere stipulato per una molteplicità di esigenze.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un crescente sviluppo di “reti di imprese” grazie soprattutto agli incentivi e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione al fine, appunto, di accrescere lo sviluppo ed il confronto tra imprese rientranti all’interno di un determinato ambito territoriale.

La questione che si cercherà di affrontare è se una “rete di imprese”, magari costituita da centinaia di retisti, goda o meno di una “perfetta” autonomia patrimoniale, quella delle s.r.l. per intenderci, e se dunque i retisti (soci) partecipanti rispondano limitatamente od illimitatamente alle obbligazioni assunte dalla “rete” a cui vi partecipano.

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1) La responsabilità dei partecipanti nel contratto di rete

Partiamo tuttavia a priori.

Le società di capitali, in particolare le s.r.l. e le s.p.a., al contrario delle società di persone (s.n.c., s.a.s.) sono persone giuridiche che godono ex legge di una “autonomia patrimoniale” cd. perfetta; «In quanto persone giuridiche, queste società, sono per legge trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. La società gode, perciò, di una piena e perfetta autonomia patrimoniale» (Campobasso, 2003, 128).

L’art. 36 c. 4 l. a) del DL 179/2012 norma: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte».

Il comma 4-quater a cui fa riferimento l’anzidetto art. 36 è quello relativo all’art. 3 della Legge di Conversione n. 33/2009 del dl n. 5/2009 citato nella nostra introduzione, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. L’art. 3 c. 4-quater della Legge 33/2009 recita «Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti».

Occorre dunque una lettura sincronica delle leggi per definire il fatto che una rete di imprese dotata di un fondo comune, di un organo comune ed iscritta presso il Registro Imprese di competenza, acquisisca la cd. soggettività giuridica.

A tal punto non possiamo non riflettere su cosa intenda il legislatore quando si riferisce alla cd. soggettività giuridica, e se pur indiscreta par lecita la seguente domanda, la soggettività giuridica è la personalità giuridica?

La moderna giurisprudenza con la nascita di nuovi enti di diritto (vedi condomini, associazioni, distretti e quant’altro) ha avuto la possibilità di fornire diversi contributi circa le responsabilità applicabili.

Ancora una volta, però, facciamo un passo indietro.

Se l’atto costitutivo di una società di persone non è iscritto nel registro imprese la società è irregolare «ma non impedisce la nascita della società» (Campobasso, 2003, 162), d’altronde verrebbero meno le nozioni di società di fatto, occulte e apparenti. L’illustre autore ci fornisce ancora altri chiarimenti.

Ipotizzando la costituzione per atto notarile di una società di capitali senza iscrizione nel registro imprese esisterebbe un contratto di società ma privo di tutele sia per gli amministratori che per i singoli soci.

Come è possibile notare, dunque, la società una volta costituita si permealizza da sé nel tessuto economico, ma la mancata iscrizione nel registro imprese non permette alla stessa di svilupparsi, o meglio, per le società di persone di regolarizzarsi, per le società di capitali di “esistere” ed acquisire la personalità giuridica.

Come si è di già accennato la recente giurisprudenza ha avuto modo di focalizzare gli aspetti distintivi tra la personalità giuridica, la soggettività giuridica e l’autonomia patrimoniale. Possiamo sin da subito chiarire che la soggettività giuridica non ha nulla a che fare con la personalità giuridica: le società di persone «non godano di personalità giuridica, esse comunque possono avere un proprio patrimonio del quale possono disporre solo gli organi della società, e non i singoli soci; tale patrimonio è la principale garanzia dei creditori sociali per le obbligazioni assunte dalla società. Ed è nozione di natura istituzionale che il creditore sociale può attaccare il patrimonio personale del singolo socio se il patrimonio della società risulta insufficiente. In ogni caso, peraltro, e per quanto possa rilevare, tali enti possiedono soggettività giuridica, anche se questa non coincide con la personalità giuridica vera e propria che è invece propria delle società di capitali» (Cassazione penale in tema di reati tributari, omissis nrg, 2017).

A questo punto, in considerazione dell’attuale veste legislativa del contratto di rete, quest’ultimo con l’iscrizione nel registro imprese e alla presenza degli altri due parametri (fondo comune e organo comune) acquisisce ex lege la soggettività giuridica ovvero una sorta di regolarità nel contesto economico assimilabile alle società di persone con dunque una responsabilità per le obbligazioni sociali scontabile sulla scorta del principio della sussidiarietà.

Se dunque il “contratto di rete” non può acquisire la personalità giuridica è scontato che lo stesso non potrà mai avere un’autonomia patrimoniale perfetta.

Recenti studi e illustre dottrine hanno tuttavia negli ultimi anni sviluppato diverse teorie e considerazioni per ciò che concerne gli aspetti anzidetti che di sicuro saranno di supporto al legislatore per future integrazioni. A parere di scrive tuttavia non si riesce ad ipotizzare al massimo due tipi di contratti stipulanti, ovvero, il “contratto di rete leggero” e il “contratto di rete pesante”, quest’ultimo dotato delle caratteristiche anzidette e dotato di “soggettività giuridica”, l’altro, amputo anche di un solo requisito ex art. 36 c. 4 l. a) DL 179/2012.

Nulla in contrario, inoltre, se si affermasse il dato di fatto che la più simile organizzazione economica assimilabile al “contratto di rete” per le caratteristiche, l’organizzazione e le finalità è il “consorzio con attività esterna” di cui al capo II, sezione II del titolo X, libro V, c.c..

Pur non essendo previsto esplicitamente dalla legge, come per le società di capitali, il “consorzio con attività esterna” gode di una “perfetta autonomia patrimoniale« .....la società consortile mira a “consentire alle imprese riunite di realizzare le opere appaltate, nella forma più semplificata, efficiente ed organica possibile, attraverso uno strumento operativo utile ad assicurare unitarietà alla attività delle consorziate… rafforza ancor più il rapporto associativo che il consorzio di per sé comporta, in conformità allo schema degli artt. 2602 e ss. c.c., e la comunione di scopo corrispondente alla struttura organizzativa adottata assicura la stabilità necessaria a realizzare un autonomo centro di imputazione delle attività svolte, che nell’ATI difetta totalmente e si propone nel consorzio con attività esterna (Cass. 10956/1996; 441/1989) sia pure in forma semplificata e originale rispetto al fenomeno associativo in genere e a quello societario in particolare…» (Cass. 77/2001).

Il contratto di rete, tuttavia, non nasce solitamente come strumento economico destinato ad “aggredire” il mercato, più tosto, riprendendo l’indirizzo della pregevole ultima sentenza, come strumento operativo utile a creare unitarietà alle attività economico produttive facenti capo ad un determinato territorio al fine di arricchirlo.

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