La norma sull'equo compenso per i professionisti è entrata in vigore il 6 dicembre scorso, grazie ad un emendamento nella conversione in legge del decreto fiscale n. 148/2017 (cd collegato fiscale), che ha ampliato l'applicazione di un articolo inizialmente dedicato solo agli avvocati.
La norma, che va a modificare la Riforma delle professioni del 2012, intende tutelare il professionista in caso di squilibrio contrattuale e integra, anche dal punto di vista economico, quanto previsto già dal cd. Jobs act autonomi.
In particolare prevede:
- il compenso delle prestazioni professionali deve risultare proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Per le professioni ordinistiche l'equo compenso sarà valutato tale in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale . (Manca un riferimento concreto per le professioni che non sono soggette a tali norme ministeriali)
-
Si applica a tutte le professioni, incluse quelle senza Ordini o Albi. che svolgono prestazioni nei confronti di:
- banche,
- assicurazioni
- grandi imprese,
- ma prevede anche “una norma di principio a cui la Pubblica Amministrazione si deve ispirare”.
Integrando quanto già previsto dal Jobs act dei lavoratori autonomi, vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole contrattuali che possono danneggiare il lavoratore autonomo, come ad esempio:
• la modifica unilaterale del contratto da parte del committente;
• il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa;
• il contratto non in forma scritta.
In queste ipotesi, è previsto anche il risarcimento dei danni.
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1) Equo compenso i parametri da utilizzare
La legge n. 172/2017 fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nei tribunali.
I provvedimenti sono differenziati per le diverse professioni. Vediamo alcuni riferimenti normativi attualmente in vigore:
- Per gli avvocati va utilizzato il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).
- Per i commercialisti il comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto MInistero della giustizia n. 140 del 22 agosto 2012.
- per i consulenti del lavoro i parametri sono elencati i dal D.M. n.46/13 (in vigore dal 22 maggio 2013). Le regole generali per l’applicazione dei parametri, sono approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell’Ordine n.1106/14.
- Per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica) si fa riferimento al decreto del Ministero della Sanita 19 luglio 2016, n.165 : “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- Alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano invece le tabelle del D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
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2) Ulteriori modifiche: la Legge di Bilancio 2018
Ora la legge di bilancio appena approvata, Interviene di nuovo su più punti, prevedendo che:
- il compenso deve essere "conforme" con i parametri tariffari previsti dai DM per la liquidazione delle competenze in sede di contenzioso , non semplicemente "tenerne conto";
- si presumono vessatorie alcune clausole contrattuali, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione
- viene eliminata la disposizione che prevedeva 24 mesi di tempo, dalla sottoscrizione del contratto, per proporre una azione di nullità. Di conseguenza l’azione di nullità diviene imprescrittibile.
CLAUSOLE VESSATORIE (POSSIBILE CAUSA DI NULLITA DEL CONTRATTO)
- modifiche unilaterali del contratto
- rifiuto forma scritta del contratto;
- facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive:
- anticipazione delle spese da parte del professionista
- rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione
- termini di pagamento superiori a sessanta giorni;
- riconoscimento parziale in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente;
- nuova convenzione sostitutiva, applicabile agli incarichi pendenti, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente;
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3) Equo compenso: opinioni e dubbi
L'improvviso accellerazione nell'approvazione di norme in discussione da molti mesi, puo anche trovare una ragione nella recente clamorosa sentenza del Consiglio di Stato che aveva ratificato una sentenza in cui il compenso pattuito tra un ente locale e un professionista era pari a zero . Il Consiglio di stato affermava infatti che anche l'attribuzione dell'incarico puo ritenersi remunerativa per un professionista. La decisione aveva scatenato molte polemiche
Anche l'introduzione della norma sull'equo compenso ha sollevato molte reazioni di segno opposto. Da una parte i rappresentanti delle professioni, con il Presidente dei Commercialisti Miani in primis, hanno espresso soddisfazione soprattutto per la tutela che viene introdotta in un momento di crisi economica e sensibile calo di fatturato nell'ambito del lavoro professionale, di cui hanno risentito soprattutto i giovani.
Dall'altra parte, è registrato il parere fortemente negativo dell'Antitrust, che senza mezzi termini la considera di fatto una reintroduzione delle tariffe minime, abrogate dalla prima riforma delle professioni d.lgs 248 2006 del Governo Bersani.
Sul punto invece si è espresso Franco Gallo, ex presidente della Corte Costituzionale ed ex ministro delle Finanze , che afferma come la norma non puo far rivivere i vecchi minimi tariffari in quanto limita l’applicazione del regime dell’equo compenso alle grandi imprese, agli istituti bancari ed assicurativi e alla Pubblica amministrazione, e cioè ai soggetti che hanno una particolare rilevanza economica e una notevole forza contrattuale, escludendo le piccole e medie imprese, (e i privati, possiamo aggiungere)
D'altronde anche la riforma del codice degli appalti con il decreto correttivo n. 56-2017, ha reintrodotto l'obbligo di utilizzo delle tabelle per il calcolo dei corrispettivi professionali del dm 17 giugno 2016, per le prestazioni dei professionisti tecnici nei contratti di appalto
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4) Equo compenso: l art 17 quaterdecies L. 172 2017 di conversione decreto 148 2017
Riportiamo per completezza l'articolo di legge sull'equo compenso in forma integrale con le correzioni della legge di bilancio 2018
Art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati).
- 1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).
- Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, (tenuto conto) e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, tutte le seguenti clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.ELIMINATA
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 1
1. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita', garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Per approfondire scarica la circolare Da maggio in vigore l'equo compenso (PDF)