La Legge di bilancio 2018 è stata definitivamente approvata dal Senato il 23 dicembre e ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per esplicare i suoi effetti dal 1 gennaio 2018.
Con l’art.1 del DDL, il legislatore ha confermato anche per il 2018, il sistema delle detrazioni fiscali riconosciute al contribuente che abbia compiuto interventi di efficacia energetica sul proprio immobile ovvero interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, integrando ulteriormente la gamma dei vantaggi a favore del contribuente con quello che è stato soprannominato “bonus verde”.
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1) Le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica
L’art. 1 co. 3 lett. a) del DDL ha modificato l’Art. 14 del D.L. n.63/2013 rubricato “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”. Guardiamo quali sono le novità introdotte dal DDL:
- è estesa fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% a favore di quanti, nel periodo ricompreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2018 abbiano sostenuto spese per:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti e conferma fino al 31 dicembre 2021 per quelli in ambito condominiale;
- installare pannelli solari per fabbisogni domestici, industriali, di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- aver sostituito impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
- la detrazione è ridotta al 50% per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A)
- proprio riguardo alla detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica, che la norma ante-modifica riconosce al contribuente, osserviamo che:
- è esteso il periodo entro cui il contribuente, che abbia acquistato e posto in opera schermature solari, potrà goderne. La detrazione, usufruibile fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000, sarà infatti disponibile per le spese (di cui al presente punto) sostenute nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018.
- è riconosciuta anche nel caso di spese di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000, purché tali interventi conducano a un risparmio di energia pari almeno al 20%;
- è ridotta al 50% per le spese di intervento sui condomini, sostenute per l’acquisto e posa in opera di finestre (comprensive di infissi), di schermature solari, nonché di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- è ridotta al 50% ed estesa sino a tutto il 2018, in caso di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di €30.000;
- le detrazioni di cui all’art. 14 del D.L. n.63/2013, potranno essere usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché altri enti aventi le stesse finalità sociali, costituiti ed operanti al 31 dicembre 2013 e che abbiano i requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.
Per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall’ENEA, si dovrà attendere l’emanazione di uno o più decreti del Ministero dello sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in commento, ossia dal 1° gennaio 2018. Nell’attesa continueranno ad applicarsi il D.M. del n. 47/2007, e il D.M. n.66/2008.
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2) Le novità sulle detrazioni per ristrutturazione, misure antisismiche e mobili.
Con l’art. 1 comma 3 lett. b) del DDL ha confermato ed integrato, anche per il 2018 le previsioni di cui all’art. 16 del D.L. n.63/2013 rubricato “Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili”. Guardiamo quali sono le novità introdotte dal DDL
- è esteso sino al 31 dicembre 2018, il periodo originariamente ricompreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017, entro il quale il contribuente debba sostenere spese (fino ad un massimo di € 96.000 per ogni unità immobiliare) per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, per poter godere della detrazione del 50% dall'imposta lorda;
- è confermata anche per le spese che il contribuente abbia sostenuto nel 2018 (per l’acquisto di mobili; elettrodomestici di classe non inferiore ad A+; forni di classe A; apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione), la detrazione dell’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare. Tale detrazione, come già chiarito nel testo della norma ante-modifica, è concessa ai contribuenti che abbiano sostenuto spese volte a finanziare lavori di recupero edilizio (iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017), i quali già godono della detrazione di cui al punto precedente;
- è confermata la detrazione del 50% delle spese (di cui al punto precedente), calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000, per gli interventi effettuati nel 2017 ovvero per quelli a cavallo tra il 2017 e il 2018, al netto delle spese sostenute nel 2017 per le quali si sia già usufruito della detrazione;
Le detrazioni indicate all’art. 16 co. 1bis e 1 sexies del D.L. 63/2013 (es. relative ad interventi antisismici), potranno essere usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché da altri enti aventi le stesse finalità sociali, costituiti ed operanti al 31 dicembre 2013 e che abbiano i requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.
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3) Bonus verde 2018: detrazioni per terrazzi e giardini.
Per l’anno 2018, è istituito il bonus per gli interventi di sistemazione del “verde”, inserito nel l’art.1 dal comma 4 al comma 6, testo del disegno della Legge di Bilancio 2018. La norma ha previsto per i contribuenti la possibilità di usufruire di una detrazione sull’IRPEF, pari al 36% delle spese documentate, fino ad un massimo di € 5.000, per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti stesso. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, calcolate a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
Perché si possa godere del bonus di cui sopra, è necessario che il contribuente possegga o detenga, sulla base di un titolo giuridico idoneo a giustificare la detrazione, l’immobile su cui sono effettuati gli interventi.
Consentiranno la detrazione interventi consistenti in:
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (ex art. 1117 e 1117-bis c.c.). In tale ipotesi, segnaliamo che la detrazione, spetta al singolo condomino nel limite di una quota a lui imputabile purché questa sia stata effettivamente versata a favore del condominio entro i tempi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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