Anche nei contratti dei collaboratori coordinati e continuativi (ex art. 409 c.p.c.),cd. "co.co.co," gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da specifica normativa.
Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione separata , infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato anche se con modalità e procedure differenti.
Il collaboratore è indennizzato direttamente dall’INPS anche in assenza di contributi effettivamente versati da parte del committente.
REQUISITI E MODALITA'
Il D.M. 12.07.2007, in vigore dal 7.11.2007, ha ampliato la copertura indennitaria, ai fini dell'astensione obbligatoria, in favore di alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata , privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori, nel qual caso compete, su presentazione di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
L’indennità economica spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività' lavorativa (ultima modifica operata dalla legge n. 81/2017 che ha equiparato le titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle professioniste iscritte in albi professionali e alle altre lavoratrici autonome.
Non essendo l’indennità erogata dal committente, nessun adempimento deve essere effettuato a cura del datore di lavoro.
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1) Requisiti contributivi per la tutele assistenziali dei collaboratori
L’indennità di maternità obbligatoria è concessa se il richiedente possiede i seguenti requisiti contributivi:
- madre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto;
- padre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre.
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2) Importo maternità collaboratori
L’INPS per calcolare l’importo , si riferisce ai redditi utili ai fini contributivi con dei limiti annui (Vedi gli importi 2022 in "Indennità INPS 2022")
L’indennità di maternità è, come per le lavoratrici dipendenti pari all’80% del reddito derivante da collaborazioni , prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità, (1/365), ovvero l’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile .
L'importo viene corrisposto dall’INPS con le seguenti modalità:
• bonifico bancario o postale (IBAN);
• allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore tramite un documento di riconoscimento, il codice fiscale e l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato.
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3) Adempimenti la richiesta della tutela della maternita dei co.co.co
La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica (mod. MatGestSep – COD SR29), prima dell’astensione e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile onde evitare la prescrizione, tramite i seguenti servizi:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La richiesta dovrà essere corredata di specifici allegati. (...)