Il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi commessi in violazione della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/07 segue il dettato normativo della Legge n. 689/81 che, ai sensi dell’art.1, stabilisce il principio di legalità: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
In tema di sanzioni amministrative, contrariamente a quanto avviene in materia penale, si applica il principio del tempus regit actum, cioè dell’applicazione della legge del tempo in cui è stata commessa la violazione, determinando l’irretroattività della norma più favorevole sopraggiunta successivamente anche se la disposizione sanzionatoria è stata abrogata.
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1) Il decreto Antiriciclaggio
Il D.lgs. n. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, in vigore dal 4/7/2017, ha modificato il sistema sanzionatorio introducendo nell’art. 69 del D.lgs. 231/07 il principio dell’abolitio criminis, di matrice penalistica - in base al quale nessuno può essere sanzionato per una condotta che pur essendo illecita in base alle disposizioni in vigore al momento del fatto non è più prevista come tale dalla legge in vigore al momento della irrogazione della sanzione - e l’istituto del favor rei, consentendo l’applicazione retroattiva della norma più favorevole.
Pertanto, a decorrere dal 4/7/2017, è stato determinato l’effetto abolitivo degli illeciti amministrativi riguardanti gli obblighi di registrazione e di omessa, irregolare istituzione o tenuta dell’Archivio unico informatico e del Registro della clientela. Tutti i procedimenti sanzionatori non divenuti definitivi a tale data verranno archiviati, con provvedimento, dall’ufficio competente.
Inoltre, per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio 2017, si applica la legge vigente al momento della violazione, se più favorevole, compresa l’applicazione del pagamento in misura ridotta.
2) I termini del procedimento sanzionatorio
L’art. 69, comma 2, del D.lgs.231/07 prescrive che il procedimento sanzionatorio debba concludersi entro due anni dalla ricezione della contestazione notificata all’autorità procedente. Il termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso in cui il trasgressore abbia presentato formale istanza per l’audizione.
Per quanto concerne i procedimenti pendenti al 4 luglio 2017, laddove a tale data il termine di due anni – ovvero di due anni e sei mesi nel caso in cui sia stata richiesta l’audizione – risulti spirato, i suddetti procedimenti sono estinti. Sarà cura dell’amministrazione procedente darne formale comunicazione agli interessati.
Per i procedimenti per i quali il termine non risulti invece spirato, a norma del comma 3 dell’art. 69, esso è prorogato di ulteriori dodici mesi rispetto ai due anni (ovvero due anni e sei mesi in caso di richiesta di audizione) ordinariamente previsti.
3) Alcuni esempi
- nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito dall’Amministrazione procedente in data 12/3/2015 e nessuno degli interessati abbia richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento, calcolato in base al criterio di cui all’art. 69, comma 2, risulta essere scaduto in data 12/3/2017 e, pertanto, il procedimento è estinto;
- nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito in data 07/01/2015 e uno o più interessati abbiano richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade alla data del 07/07/2017, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017. Pertanto, il procedimento non è estinto e il termine per la sua conclusione, con emanazione del provvedimento finale, è prorogato al 07/07/2018;
- nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito dall’Amministrazione procedente in data 28/10/2016 e nessuno degli interessati abbia richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 28/10/2018 ed è prorogato al 28/10/2019;
- nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito dall’Amministrazione in data 03/07/2017 e uno o più interessati abbiano richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 03/01/2020 ed è prorogato al 03/01/2021.
Prima della scadenza dei termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio, l’interessato può richiedere il pagamento in misura ridotta – pari a un terzo – purché nei 5 anni precedenti non si sia avvalso della stessa facoltà. L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica del decreto (60 gg se residente all’estero).
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il MEF notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto. In caso di accoglimento, il trasgressore ha 90 giorni di tempo per effettuare il pagamento. Resta sospeso il termine per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio. La misura ridotta si applica anche a tutti i decreti sanzionatori già emanati e notificati agli interessati, ma che alla data del 4/7/2017 non siano ancora divenuti definitivi.