La definizione di infortunio sul lavoro fornita dalla normativa di settore (D.P.R. n 1124/1965 -Testo unico sull’assicurazione degli infortuni e malattie professionali) stabilisce che: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” .
La norma in esame, però, più che dettare una nozione giuridica di infortunio sul lavoro, si limita ad indicare quali sono gli elementi necessari, affinché un infortunio si possa qualificare “professionale”, e cioè:
- Causa violenta: elemento costitutivo inteso come un accadimento straordinario, un evento traumatico, rappresentato da un fattore esterno legato all’ambiente di lavoro di varia natura (meccanica, termica, tossica, virale, psichica, elettrica, energetica o da sforzo ) che con azione intensa e concentrata nel tempo, arreca una lesione all’organismo del lavoratore.
- La lesione: ossia il danno sofferto dal lavoratore, si verifica quando dall’infortunio derivi la morte del lavoratore o la sua inabilità (..).
- L’occasione di lavoro: non basta un evento dannoso, involontario, improvviso ed imprevisto avvenuto per causa esterna e violenta, ma occorre che il tutto si verifichi in occasione di lavoro. Occorre, quindi, un nesso eziologico , diretto o indiretto, tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa. Ciò significa che è il lavoro che determina il rischio che causa l’infortunio, quindi, non è necessario che il lavoratore ne rimanga vittima perché si trova sul posto di lavoro, ma perché lavora!
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Tratto da" Infortunio e malattia professionale nel settore marittimo" di C. Vannucci - Vedi l'articolo completo nella Circolare del lavoro n. 42 del 17.11.2017
1) La segnalazione di infortunio
Nello specifico, nel settore marittimo, la segnalazione di un infortunio di un marittimo avviene tramite schede standardizzate, finalizzate principalmente alla rilevazione dell’evento infortunistico e delle sue conseguenze.Queste vengono, successivamente, presentate in copia alla Capitaneria di Porto competente che ha sottoscritto un accordo con l’ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro).
La scheda è composta da diverse sezioni contenenti :
- informazioni sul natante (tipo, armatore e nome),
- sul lavoratore (nazionalità, età e qualifica a bordo),
- sulle condizioni in cui l’incidente si è verificato (ad esempio condizioni del mare, posizione della nave e occupazione del lavoratore al momento dell’incidente),
- sulle caratteristiche e le conseguenze dell’incidente (ad esempio tipo di lesione, parte del corpo interessata e misure adottate) ed, infine,
- su quelle che vengono definite le “cause” dell’infortunio (rappresentate da modalità come caduta a bordo per scivolata, esplosione, attrezzature da ormeggio, ecc.).
(...)
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2) La malattia professionale nel settore marittimo
Le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori marittimi sono state oggetto di molte analisi, si sono occupati nello specifico di infortuni mortali e di infortuni non necessariamente gravi ma, raramente, l’approccio è stato in termini di prevenzione, nonostante in Europa si ha un’incidenza di infortuni in questo settore superiore a quelli che avvengono in tutti gli altri settori.
Nel campo marittimo la qualificazione di una patologia come “professionale” non è di facile soluzione, bisogna accertare il nesso causale tra la malattia ed il lavoro esercitato, le condizioni ambientali in cui esso si è svolto, oltre ai fattori di rischio esterni che quel determinato lavoro comporta. (...)
Sono tre i principali gruppi di malattie professionali per i lavoratori del settore marittimo:
1) Intossicazioni che rientrano nelle comuni malattie professionali;
2) Malattie che appartengono alla patologia ordinaria ma che, con maggior frequenza, possono verificarsi tra i marittimi;
3) Malattie specifiche dei lavoratori nel settore pesca.(...)