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ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

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ISA 2017: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SUI MODELLI

ISA 2017: tutte le informazioni utili sui modelli

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei Modelli ISA. Tutti i chiarimenti sugli ISA, i benefici e la struttura dei modelli.

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Con l’introduzione del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193 e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, l’Agenzia delle entrate è stata munita di un nuovo strumento: gli ISA, ossia gli Indicatori di affidabilità fiscale. Prevista la loro applicazione già nel periodo d’imposta 2017, in sostituzione degli studi di settore, gli Indici sintetici di affidabilità, sono stati introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. 

Nei prossimi giorni, si attende la pubblicazione dei 23 ISA mancanti, rispetto ai i 70 previsti per il 2017. 

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1) Cosa sono gli indicatori di affidabilità fiscale?

Gli ISA, disciplinati dal D.L. n. 50/2017, sono indicatori che applicando le discipline statistico-economico alla procedura di misurazione di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, fornendo valori utili a verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

2) Quali saranno le caratteristiche distintive rispetto gli studi di settore?

Con l’introduzione degli ISA si assiste rispetto agli studi di settore, ad una:

  • riduzione delle nozioni extra-contabili richieste al contribuente; mentre resta invariato il volume di informazioni di natura contabile;
  • sostituzione del concetto di “adeguamento” con quello di “ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale”. La modifica del nome, dell’istituto non ne ha però modificato la finalità; infatti, la finalità ultima resta proprio quella di adeguare il reddito dichiarato, mediante un’attività volontariamente eseguita dal contribuente, anche al fine di migliorare agli occhi del fisco il proprio profilo di affidabilità.

3) Quando non si applicano gli ISA?

Gli indicatori di affidabilità, non si applicheranno:

- agli enti non commerciali del Terzo settore, oltre che alle attività commerciali svolte dalle APS e ODV, quando questi abbiano optato per il regime forfettario ex artt. 80 e 86 Dlgs. n.117/2017 (cd. Codice del Terzo settore);

- ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l'attività. Periodi cioè in cui l’attività del contribuente non si trova in condizioni normale di svolgimento;
  • abbia dichiarato come ricavi quelli previsti all’art. 85, comma 1 TUIR, esclusi i corrispettivi derivanti da cessioni di azioni, quote di partecipazioni, obbligazioni e altri titoli diversi dalle immobilizzazioni, nonché da cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ovvero compensi conseguenti da lavoro autonomo, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici;
  • ulteriori ipotesi di esclusione potranno essere previste mediante futuri decreti del MEF.

4) Quale regime premiale prevede l’applicazione degli ISA?

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono predisposti i seguenti benefici:

  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA per importi non superiori a € 50.000/annui e per importi non superiori a € 20.000/annui relativamente ad imposte dirette e IRAP;
  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per importi non superiori a € 50.000/annui;
  • l'esclusione dall'applicazione della disciplina prevista per le società di comodo non operative (ex art. 30 L. n. 724/1994);
  • l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (completezza, esattezza e veridicità), secondo le indicazioni ex art. 54 DPR n. 633/1972 e art. 39 co. 1 lett. d), DPR n.600/1973;
  • l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 per IRES e lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, DPR n. 633/1972;
  • l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
     

5) Struttura dei Modelli

Ad oggi, nella sezione “Bozze modello reddito 2018” del sito dell’AE, è possibile scaricare le bozze dei modelli riguardati le imprese (Quadro F) e i soggetti professionisti (Quadro G), oltre ai modelli predisposti per singole attività (cd. Modelli dati ISA), d’impresa e professionale, suddivisi per codice di attivazione ATECO.
Quanto ai Modelli Dati ISA, relativi ai dati contabili per imprese e professionisti, tenuto conto che la struttura del quadro F non sembra differenziare le ditte in contabilità ordinaria da quelle in contabilità semplificata, è presumibile pensare che i dati relativi alle valorizzazioni delle rimanenze finali possono essere richieste anche per le ditte che adottano il regime di contabilità semplificato improntato al criterio di cassa. Invece, il quadro G, per i professionisti, conferma la spartizione a seconda delle tipologie di incarico, già adottata per gli studi di settore.

Quanto alla struttura dei “Modelli dati ISA” dedicati alle singole attività, questa ricalca sostanzialmente quanto già in passato predisposto per gli studi di settore. Il singolo modello dovrà essere compilato in modo che:

  • nel Frontespizio, sia inserito il codice attività e le informazioni necessarie a individuare le imprese multiattività;
  • nel quadro A sia riportata l’indicazione del personale addetto o degli amministratori, senza che sia necessario riportare anche la percentuale di lavoro prestato ovvero delle unità di lavoratori impiegate.
  • nel quadro B siano indicate numero e ubicazione delle unità locali;
  • nel quadro C siano riportati dati circa l’attività e la tipologia di offerta;
  • nel quadro D siano riportate le informazioni riguardanti i beni strumentali in uso nell’attività d’impresa;
  • nel quadro E siano riportate le informazioni necessarie alla revisione dei modelli (ex art. 9 bis D.L. 50/2017).

Ricordiamo inoltre che gli indici ISA sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Inoltre, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

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