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IL CONTRATTO DI AGENZIA

Il contratto di agenzia

Condizioni e caratteristiche del contratto di agenzia, provvigione e diritto di esclusiva. Indennità di fine rapporto alla cessazione del contratto

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Il contratto di agenzia è un negozio giuridico con cui una parte (l’agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un'altra parte (il preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Esso è disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dagli accordi economici collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La forma scritta del contratto è richiesta ad probationem , (cioè ai fini della prova).

Il carattere stabile, cioè sistematico e continuativo, dell’incarico è la condizione essenziale del contratto , che ha ad oggetto le seguenti prestazioni corrispettive:
• l'attività di promozione  esercitata dall'agente nell'interesse del preponente, che consiste nell'analisi della zona assegnata, l'individuazione dei possibili clienti, la conduzione delle trattative, la trasmissione delle proposte e delle controproposte,
•  il compenso  all'agente da parte del datore di lavoro "preponente", detto  "provvigione"  che consiste (di solito) in una percentuale sull’importo di ciascun affare concluso.

A tal fine, il preponente ha l’obbligo di consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni  dovute, cioè le percentuali sul fatturato procurato al preponente mediante la stipulazione dei contratti promossi dall'agente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza.
La legge riconosce all'autonomia privata la possibilità di intervenire  sulla maturazione del diritto alla provvigione con appositi patti  che non possono, in ogni caso, procrastinare la maturazione del diritto al compenso da parte dell'agente oltre il momento in cui avviene il pagamento da parte del terzo (del cliente cioè procacciato dall'agente). ( Assonime, circolare n. 10 del 3 marzo 2006 )
 

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Leggi l'articolo completo nella Circolare del lavoro n. 37 del 13.10.2017In materia vedi anche: Risoluzione del contratto di agenzia e calcolo indennità di fine rapporto

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1) Contratto di agenzia e provvigioni

Il diritto alla provvigione da parte dell’agente riguarda tutti gli affari di vendita conclusi per effetto del suo intervento e comunque dopo la sottoscrizione del contratto d’agenzia (qualora la proposta al preponente sia giunta prima).

In caso di scioglimento del contratto d’agenzia, il diritto alla provvigione riguarda anche gli affari conclusi entro un termine ragionevole dalla fine dell’accordo.

Il diritto dell'agente al compenso matura, però, solo con riguardo agli affari che hanno avuto regolare esecuzione. In caso di parziale esecuzione, la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita, escludendo del tutto il diritto alla retribuzione nel caso in cui l'affare promosso dall’agente non abbia avuto alcuna esecuzione. La conclusione del contratto è spesso affidata alla ditta preponente che sottoscrive il contratto preparato dall'agente.

Il preponente non può avvalersi di più agenti per lo stesso ramo d’attività nella medesima zona, di contro, all’agente è vietato curare la conclusione degli affari di più imprese concorrenti, nella stessa zona e per lo steso ramo (art. 1743 c.c.).

2) Il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia

Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di agenzia è l’obbligo di “esclusiva” o di non concorrenza, al quale è possibile derogare nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale. Ovviamente, con la cessazione del rapporto, l’agente riacquista la piena libertà negoziale e può continuare ad esercitare l’attività a favore di preponenti, che una volta erano concorrenti.
D'altro canto, la condotta della diritto della ditta preponente non può essere limitata fino al punto di non poter concludere, al di fuori del contratto esclusivo di agenzia, un numero esiguo di contratti, omettendo anche di versare le relative provvigioni, in violazione dei diritti dell'agente. Ciò, in quanto il preponente ha facoltà di concludere affari di carattere occasionale nella zona assegnata in via esclusiva all'agente.

Vi è divieto invece   nel caso in cui l'attività avvenga in modo continuativo e con un'ampiezza tale da rendere difficile per l'agente l'assolvimento dell'incarico affidatogli. In ogni caso la tutela dell'agente da ogni invasione del preponente, nell'ambito della zona di esclusiva, è assicurata dal diritto vantato dall'agente anche per gli affari conclusi dal preponente stesso.

Sul punto, la Cassazione si è da tempo espressa , affermando che «il diritto di esclusiva, a qualunque negozio giuridico acceda (agenzia, somministrazione, vendita eccetera) non implica necessariamente il divieto, a carico del preponente, del somministrante o comunque del concedente, di concludere affari direttamente nella zona riservata.” In particolare, per quanto riguarda il contratto di agenzia, nel quale il diritto all'esclusiva costituisce un elemento naturale, il preponente ben può stipulare direttamente contratti da eseguirsi nella zona dove opera l'agente, con l'unico limite di non ridurre il diritto di esclusiva ad una mera apparenza.
Non va dimenticato che il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti . 

La deroga puo avvenire sia in forza di clausola espressa  ma anche  tramite una tacita manifestazione di volontà, desumibile , ad esempio dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione .

3) Cessazione del contratto di agenzia

La cessazione del rapporto d’agenzia, fa nascere in capo all’agente il diritto a percepire un’equa indennità che è quantificata negli accordi economici collettivi (art. 1751 c.c.) .
Tale indennità spetta all’agente solo se ha procurato nuovi clienti al preponente o ha contribuito ad aumentare con quelli esistenti i vantaggi derivanti dagli affari. Si tratta, quindi, di un'indennità che premia solo gli agenti più meritevoli a fronte del vantaggio ottenuto dal preponente, il quale, anche dopo la cessazione del rapporto, potrà continuare a concludere affari con i clienti “ereditati” dall'agente.

  L'art. 1751 c.c.è stato infatti  modificato dal D.Lgs. 15.2.1999, n. 65, che attribuisce all'agente il diritto di ottenere il pagamento di un'indennità a condizione che:

  • abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
  • il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. 
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