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DEMANSIONAMENTO: PER IL DANNO BASTANO PRESUNZIONI SEMPLICI

Demansionamento: per il danno bastano presunzioni semplici

Per la Cassazione il danno esistenziale a seguito di demansionamento professionale puo' essere provato da presunzioni semplici

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Il danno non patrimoniale, che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale, deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti; la sussistenza di tale danno può essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento. Questo quanto afferma la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 22288 del 26 settembre 2017. 

Con  una interpretazione  "ampia"  di un principio  consolidato,  i supremi giudici hanno respinto il ricorso di una azienda condannata in appello a risarcire ad un dipendente demansionato il danno  esistenziale per "lesione alla dignità personale ed al prestigio professionale", derivante da  attribuzione di mansioni inferiori per un periodo di circa 2 anni.

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Se vuoi approfondire i temi dei danni da demansionamento e onere della prova,  scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: "Dequalificazione e danno non patrimoniale" di R. Staiano

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1) Demansionamento e onere della prova del danno

Il principio  giurisprudenziale consolidato in materia , cui faceva riferimento anche il ricorso della parte datoriale,  afferma infatti che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo.

L'inadempimento infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere  la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui all'art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è espressa la Corte Costituzionale n. 372 del 1994).

D'altra parte - visto che il risarcimento del danno mira alla reintegrazione del pregiudizio che determina una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima .(...)
E' noto poi che dall'inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra.
Occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati vale a dire, da quello di cui alle sentenze della Cass. n. 7905 dell'11.8.1998, n. 2561 del 19.3.1999, n. 8904 del 4.6.2003, n. 16792 del 18.11.2003 e n. 10361 del 28.5.2004 - n.d.r.), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

(...)

Nel caso specifico per  la Cassazione, invece , la Corte di appello  aveva  "enucleato correttamente un giudizio in ordine al demansionamento del lavoratore attraverso un procedimento logico-giuridico ineccepibile fondato sulle acquisizioni probatorie assunte, che non è censurabile in sede di legittimità".

Si evidenzia quindi che la sussistenza di tale danno puo   essere  provata , non solo tramite l'allegazione di prove testimoniali o  documentali specifiche , ma "anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento".

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