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IL NUOVO MODELLO DI SUCCESSIONE 2017

Il nuovo modello di successione 2017

Il nuovo modello di successione è in vigore dal 2017. Ecco come compilarlo e le novità che contiene

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Il modello per la dichiarazione di successione 2017 richiede l’indicazione di una quantità maggiore di dati rispetto alla precedente versione ormai datata, recepisce tutte le novità in materia di successioni

  • unioni civili.
  • legge sul “Dopo di noi” con la possibilità di destinare i beni al trust costituito per il sostegno dei soggetti disabili
  • indicazione puntuale dei beni posseduti all’estero, a partire da quelli immobili.

Il modello consente anche di evitare la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative all’identificazione degli eredi, come nel caso di esclusione o presenza di casi di interdizione, o di eredi con disabilità, in quanto consente di comunicare tutti i relativi dati utilizzando una specifica sezione.
Ma la novità principale riguarda sicuramente l’impegno richiesto all’erede di indicare le quote di eredità spettanti a ciascuno dei coeredi, il che comporta la necessità di conoscere le regole per la ripartizione ai sensi di legge, in tutti i casi in cui non è presente un testamento. La ripartizione deve essere specificata per tutti i beni che fanno parte dell’attivo ereditario.

Di fatto, quindi, si riduce il lavoro degli uffici finanziari ai fini del calcolo dell’imposta, in quanto i funzionari dovranno limitarsi a verificare la correttezza delle indicazioni fornite sulla base del testamento o in caso di applicazione della successione legittima, ma non dovranno più essere loro in prima persona ad effettuare la ripartizione ai fini dell’attribuzione delle quote per l’applicazione dell’imposta di successione. Viene adottato, in sostanza, il modello già previsto per le volture catastali che prevedono che sia il soggetto che presenta la domanda ad indicare le quote spettanti ai singoli eredi fatto salvo, ovviamente, il diritto degli uffici di verificare la veridicità delle indicazioni riportate. Nel modello anche una sezione riservata alle dichiarazioni sostitutive relative anche ad eventuali accordi intercorsi tra gli eredi per il reintegro di quote di legittima.
Attenzione: In caso di diritto alle agevolazioni prima casa per gli immobili ereditati, la dichiarazione on line può essere presentata, tramite il software dedicato, esclusivamente a nome dell’erede che richiede le agevolazioni in questione. Il dichiarante, infatti, non può attestare i diritti per altri soggetti.

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1) Il nuovo modello di successione 2017: come compilarlo

Nella nuova versione del modello, nella prima pagina, compare la casella da barrare in caso di successione e quella relativa all’opzione per l’applicazione del regime di vantaggio riservato ai grandi contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia. Di seguito, oltre ai dati del defunto e dell’erede che presenta la dichiarazione, è presente la sezione dedicata ai “casi particolari” che consente a chi presenta il modello di non procedere con la voltura automatizzata, per scelta o quando questa procedura non può essere seguita. Va quindi barrata la casella quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • quando è necessario avere tempi certi sul nuovo accatastamento, ad esempio quando si intende vendere gli immobili ereditati;
  • se ci sono immobili che rientrano nei casi di eredità giacente oppure eredità amministrata per i quali non è possibile effettuare una voltura automatizzata;
  • in caso di immobili gravati da “oneri reali” (usufrutto, diritto di abitazione, servitù, diritto d’uso ecc.);
  • immobili che si trovano nei territori che utilizzano il sistema tavolare.

In tutti questi casi la domanda di volture deve essere presentata su modello cartaceo all’ufficio competente o spedita per posta, tramite raccomandata, con allegata la seconda ricevuta telematica rilasciata dopo la presentazione della dichiarazione di successione. La domanda va accompagnata dalla copia del pagamento delle imposte autoliquidate.
Nel Modello 4, nella prima pagina troviamo, invece, il riepilogo dell’attivo ereditario. Nel nuovo modello la sezione dedicata ad eredi e legatari si trova invece nella pagina 2. Di particolare rilievo la casella destinata ad identificare eventuali soggetti disabili, data la presenza in questi casi di una franchigia più elevata rispetto ad altri soggetti, nonché della riduzione delle imposte sugli immobili e quelle di successione. In questo ambito viene dato anche spazio ai trust alla luce della nuova legge sul “Dopo di noi”, che consente di indicare anche un soggetto beneficiario finale al termine della vita del trust.

Oltre ai dati anagrafici nel quadro va indicato anche il grado di parentela con il defunto inserendo il relativo codice di riferimento previsto dalla specifica tabella presente nell’Allegato alle istruzioni di compilazione. Tramite l’indicazione nella casella dei codici relativi è inoltre possibile individuare i casi di coniuge che rinuncia all’eredità, ma che in presenza di immobili mantiene comunque il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale. Spazio anche all’indicazione della presenza di eventuali eredi subentrati per rappresentazione e quella di chiamati all’eredità che hanno già presentato atto di rinuncia. Nel Modello 4, invece, questo tipo di indicazioni debbono essere inserite all’interno del quadro genealogico. 

I riquadri per terreni e immobili presentano la stessa struttura e rispetto al Modello 4 di fatto assorbono anche i dati altrimenti da riportare nella domanda di voltura. Nella sezione anche lo spazio per indicare i dati degli eventuali immobili posseduti all’estero. Oltre agli identificativi catastali, poi, nella sezione occorre indicare anche se si tratta di terreno edificabile,  in tutto o in parte, o inedificabile comunque. In caso di terreni edificabili occorrerà allegare anche il certificato di destinazione urbanistica.

Nel caso degli immobili, invece, compare anche il riquadro “Diritto di abitazione” che va compilato con riferimento al solo immobile su cui, con l’apertura della successione, si costituisce il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite.
In questa stessa sezione si trovano poi le caselle da compilare per indicare per quali immobili viene eventualmente richiesta l’applicazione delle agevolazioni prima casa. In questo caso occorrerà poi compilare anche la sezione EH dedicata alle dichiarazioni sostitutive per rispecificare i dati catastali relativi all’immobile per il quale vengono richieste le agevolazioni. Sia nel caso dei terreni che in riferimento agli immobili si trovano poi i nuovi riquadri che recepiscono altre informazioni da riportare nelle domande di voltura. Si trova quindi il riquadro da barrare in caso di discordanza tra il soggetto che risulta intestatario del bene immobile e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
Presente poi anche a casella per indicare se ci sono passaggi intermedi nella proprietà non convalidati da atti legali. In questi casi va compilato il Quadro EI, dove va specificato il motivo della discordanza e menzionati gli estremi degli atti o delle successioni pregresse che giustificano l’intestazione catastale e i diritti in capo al de cuius.

2) Le quote ereditarie nella dichiarazione di successione 2017

Fa la sua comparsa per la prima volta in riferimento ai beni immobili la nuova sezione “Devoluzione”. Si tratta della sezione nella quale chi compila la dichiarazione di successione dovrà indicare le quote dei beni spettanti agli eredi.
Si tratta di una vera e propria novità in quanto con la presentazione del Modello 4 era a cura dell’Agenzia delle entrate stabilire le quote ereditarie in base alla dichiarazione e alla documentazione presentata. Ora invece quest’onere passa all’erede e l’Agenzia si limita a svolgere una funzione di controllo, su modello di quanto accaduto finora solo in riferimento alle volture catastali.
La sezione va compilata in tutti i quadri della dichiarazione in cui è presente con le stesse modalità. In particolare nella sezione “Agevolazioni” occorre indicare se si ha diritto alle agevolazioni prima casa o ad eventuali agevolazioni sui terreni legate allo status degli eredi come nel caso degli imprenditori agricoli. La successiva sezione “Riduzioni art. 25 c. 1”, va invece compilata se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, e nel campo occorre indicare il valore corrispondente alla quota che è stata oggetto della prima successione.

3) Dichiarazione di successione 2017: passività e altri oneri

Nel nuovo modello immediatamente dopo la sezione dedicata ai beni immobili si trova quella da compilare in riferimento alle passività detraibili dall’asse ereditario, che invece nel Modello 4 troviamo nell’ultima pagina.
Diversamente dal precedente modello in questa sezione occorre riportare anche il codice identificativo della relativa voce, secondo la tabella allegata alle istruzioni. Inoltre vanno riportate le quote di ripartizione tra gli eredi delle passività in questione. 

4) Riepilogo dei dati ereditari nella dichiarazione dei redditi 2017

Nella sezione deve essere riportato il valore dei cespiti, raggruppati per tipologie di beni o diritti (beni immobili, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, navi, aeromobili e imbarcazioni, altri beni), il valore totale dell’attivo ereditario, le passività e il valore globale netto. Il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario (al momento dell’apertura della successione) e l’importo complessivo delle passività deducibili e degli oneri a carico degli eredi e dei legatari.
Nel precedente Modello 4 , invece, i dati sull’attivo ereditario si trovano nella prima pagina del modello stesso. 

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Commenti

Bertani - 21/11/2017

In merito agli immobili credo che la grossa differenza stia nel fatto che nel nuovo modello di successione si fa riferimento ad indicare il valore di mercato e non più quello derivante dalla rendita catastale. Quindi con un aumento delle imposte (ipotecarie e catastali), se non si tratta di prima casa che sconta un importo fisso, non indifferente.

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