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PRESCRIZIONE BOLLO AUTO IN TRE ANNI ANCHE CON ISCRIZIONE A RUOLO

Prescrizione bollo auto in tre anni anche con iscrizione a ruolo

Bollo auto: l’iscrizione a ruolo non muta il termine di prescrizione - Ordinanza di Cassazione 20415-2017

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Con l'ordinanza 20425 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016  per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Cio anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , perche l'atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se non viene impugnato dal contribuente. 

Potrebbe interessarti leggere l'approfondimento Prescrizione del Bollo Auto: il termine è di tre anni con le modalità di interruzione dlle prescrizione e di istanza di annuallamento.

IL CASO
 In particolare, la controversia ha ad oggetto la determinazione del termine di prescrizione del tributo, la cui disciplina è contenuta nell’art. 5, c. 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 3, d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, prevede che il diritto al pagamento del tributo si prescriva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Una contribuente ha ricevuto un avviso di intimazione di pagamento per la tassa automobilistica relativa all'anno 2001. Ritenendo prescritto il diritto alla riscossione del tributo, l’intimata ha, presentato ricorso avverso l’atto di riscossione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Il Giudice adito, tuttavia, ha rigettato il ricorso e, conseguentemente, il giudizio è proseguito nella fase di appello.

La Commissione Tributaria Regionale  , sulla scorta della ordinanza delle Sezioni Unite della cassazione 17 novembre 2016, n. 23397 , ha riformato la sentenza di prime cure,  riaffermando che  che il termine prescrizionale della tassa automobilistica ha una durata triennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e che l’iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.  

Equitalia Sud S.p.a., convenuta nel giudizio, ha ritenuto illegittima la sentenza e, pertanto, ha presentato ricorso per Cassazione che, tuttavia, si è concluso in modo ad essa sfavorevole in quanto la Suprema Corte ha  giudicato corretto  il principio di diritto affermato  dalla Commissione Tributaria Regionale.

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1) Prescrizione bollo: questione chiarita dalle Sezioni Unite

La pronuncia in commento ha destato – a livello mediatico – una certa risonanza. La pronuncia è stata, infatti, accolta quasi come una novità in questa materia.
A ben vedere, in realtà, a parte qualche precedente non particolarmente cristallino, si può affermare in modo più che sereno che non sia mai realmente stato messo in discussione il fatto che l’azione dell’amministrazione per il recupero della tassa automobilistica avesse un termine di prescrizione triennale: in questo senso, d’altronde, è inequivocabile il dato normativo.
Probabilmente, qualche dubbio poteva sorgere in materia di crediti tributari e in particolare in merito alla possibilità di convertire questo termine breve di prescrizione in un ordinario termine decennale, nelle ipotesi di irretrattabilità del credito tributario: nei casi, cioè, in cui il contribuente non avesse impugnato l’atto amministrativo che accerta il credito o l’atto della riscossione.
In questo senso, dunque, la pronuncia in commento assume una importante rilevanza dal momento che conferma in maniera specifica il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2016,  anche in relazione ai crediti tributari (segnatamente alla tassa automobilistica):

è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. 


 

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Commenti

Domenico - 15/11/2019

Mi è arrivato il 15/11/2019 un atto di accertamento relativo al bollo non pagato nel 2016. Il periodo tributario è sett. 2016/ago. 2017. Il calcolo dei tre anni decorre dal primo gennaio 2017 o dal 1 settembre 2016 (cioè la data di scadenza del precedente bollo)?

Luigi - 10/10/2019

Buongiorno ho ricevuto in data 10/09/2019 ingiunzione di pagamento dalla Regione Campania per una tassa di circolazione del 2013 con Avviso di accertamento notificata il 3/12/2016. Vorrei sapere se l'ingiunzione è decaduta per decorrenza dei termini o se bisogna pagare.Grazie fin da ora per la risposta. Luigi

Fabrizio - 21/06/2019

Salveho ricevuto una lettera semplice Agenzie entrate di SassariOggetto debiti iscritti a Ruolo ecc. per bollo auto 2013. Non ho mai ricevuto altre comunicazioni precedentianche se loro nel prospetto scrivono cartella n. notificata il 01/12/2018.Come mi devo comportareGrazie

Sandro - 13/03/2019

Salve ho ricevuto in data 13 Febbraio 2019 un avviso per pagamento bollo 2013. La missiva recita: Omesso pagamento bollo auto anno 2013 Accertamento N. (omissis) del 29/04/2016 notificato il 09/05/2016 Rese esecutivo in data 02-05-2018 Non sono sicuro di aver ricevuto precedenti comunicazioni, in questo caso sono nei termini di prescrizione o la richiesta risulta valida? Grazie per eventuali informazioni

Giovanni - 02/01/2019

Buon giorno, in data 29 dicembre 2018 ricevo l'avviso da parte della Regione Abruzzo che non ho ottemperato al pagamento del bollo auto relativo al periodo Maggio 2009 - Aprile 2010. La Regione Abruzzo nell'avviso evidenzia il fatto che a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 le tasse automobilistiche erano state bloccate, ma successivamente nel marzo 2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dichiara di provvedere al pagamento anche con rate di 60 mesi. Quindi per la Regione la scadenza di quel bollo auto è slittata al 31 dicembre 2015. Non ricordo effettivamente se l'ho pagato o meno, dovrei fare una verifica molto complicata. La mia domanda è se nel caso non trovo il titolo di pagamento se devo pagarlo o no, per termine di prescrizione di 3 anni con quale data di riferimento per la prescrizione. Grazie a presto Giovanni

Andrea - 03/01/2019

Ho ricevuto la stessa richiesta dalla regione abruzzo. Ci potete dare una mano. Grazie

Marcello - 07/09/2018

Cartella di pagamento notificata il 7 settembre 2018 x tassa automobilistica 2012. Ruolo esecutivo datato 10 maggio 2018. Accertamento del 16.10.2015 notificato (a chi? ) il 9 novembre 2015. Va pagata la cartella?

Fabrizio tortelotti - 27/09/2018

Si va pagata ma occorre verificare l'effettività della notifica dell'accertamento del 09.11.2015. Cordiali saluti

ivo renzo - 20/07/2018

Buongiorno, mi è arrivato a Luglio 2018 un avviso da parte di Agenzia Entrate Riscossione di fermo amministrativo entro 30 giorni per un bollo del 2008 (l'ultima cartella notificata risale al 2013). Precisando che non ricordo se mi erano arrivati precedenti avvisi da parte della regione tra il 2008 e il 2013, da quest'ultima data il bollo non dovrebbe essere prescritto? o valgono altri possibili precedenti avvisi? non mi è chiaro. In attesa di gentile riscontro vi ringrazio.

Fabrizio tortelotti - 27/09/2018

Valgono tutti i possibili atti notificati dal periodo 2008 al 2013: occorre quindi verificare le suddette notifiche

Diego - 19/06/2018

Salve, ho ricevuto una cartella da Agenzia Entrate Riscossione (23/02/18) relativa a 2 bolli: - anno 2012 (rif. cartellla notificata 27/07/17) - anno 2013 (rif. cartella notificata il 28/10/17). Ad oggi, non ho istituito alcuna istanza di autotutela. Come devo procedere? Ringrazio in anticipo per il gentile suppporto.

Fabrizio tortelotti - 27/09/2018

Salve Occorre verificare che non siano stati notificati atti precedenti a tale cartella per presentare istanza di autotutela. Saluti

Marco - 07/06/2018

buongiorno, mi è arrivato un atto di accertamento relativo all'anno 2015(termine massimo 31.01.2015). La notifica mi è arrivata ieri, 06.06.2018. Si può presentare autotutela per la prescrizione?

Fabrizio tortelotti - 27/09/2018

No in quanto nei termini di legge. Saluti

gianluca - 01/06/2018

buongiorno la regione campania non si fornisce più di equitalia ed agenzia delle entrate riscossione ma bensì direttamente loro. dopo gli avvisi di accertamento per mancato pagamento del bollo stanno inviando come atto successivo un ingiunzione di pagamento della regione campania. Detta ingiunzione può essere considerata come una forma di iscrizione a ruolo di equitalia pertanto non considerato atto interruttivo?

Fabrizio tortelotti - 27/09/2018

L'ingiunzione di pagamento vale come atto interruttivo del termine prescrizionale.Saluti

Leonardo - 14/04/2018

Salve, mi è arrivata oggi da parte dell'agenzia delle entrate di pagare entro 5 giorni un bollo auto del 1999 ed un primo avviso del 9/2008 devo pagare (non ho un euro)

Fabrizio tortelotti - 10/05/2018

Salve. Ci sono state notifiche precedenti?

francesco - 01/02/2018

Salve mi è arrivata una cartella esattoriale in data 24/01/18 per un bollo dell'anno 2013 (tutto) io l'ho comprata a maggio 2013, con iscrizione a ruolo il 27/08/17 (in questi 4 anni e mezzo non ho mai ricevuto nulla! la cartella è dovuta? come devo fare per annullare il procedimento? rispondete grazie!!!!!

Fabrizio tortelotti - 10/05/2018

Salve. Se già non è stato fatto occorre istruire pratica di autotutela

Antonio - 20/12/2017

Io farei la confisca immediata dell' auto.(confisca NON sequestro)

Sebastiano - 01/08/2018

Confiscare il mezzo per un bollo non pagato? A parte che il bollo auto è una tassa che non dovrebbe esistere per una infinità di motivi, ma per qualche centinaio di euro secondo te bisognerebbe confiscare un'auto che ne vale migliaia? Per poi piazzarla in un deposito giudiziario, che nella maggior parte dei casi è un prato, a tempo indeterminato pagando centinaia di euro al mese di deposito? E quale sarebbe il vantaggio per lo stato? Spendere migliaia di euro all'anno per farti il dispettuccio di toglierti la macchina perché non sono riusciti ad estorcerti il bollo? Oppure metterla all'asta e darla via per niente, dato che le aste sono tutte pilotate e non ci prendono un centesimo, anzi ci perdono e basta? Mah!

giovanni taglialatela - 19/12/2017

ho ricevuto un AG di pagamento della tassa di circolazione del 2012 datato 15/11/2017 con riferimento ad un avviso per tale tassa inviata a settembre 2014. e' prescritto il pagamento ?

Fabrizio tortelotti - 10/05/2018

Salve. La richiesta di pagamento è valida e nei termini

Lorenzo mammarella - 19/12/2017

Ho ricevuto un preavviso di pignoramento con lettera semplice in data odierna dalla SOGET cartella notificata il 6/9/2001 e 17/2/2006 relativi il primo di una multa del 1999 il secondo bollo auto anno 1999 è prescritto?

Fabrizio tortelotti - 10/05/2018

Salve. I bolli auto richiesti non sono prescritti

fabrizio - 20/10/2017

Oggi 20/10/2017 mi e arrivata una cartella dalle agenzia delle entrate dove mi si chiede di pagare il bollo auto 2013 ..chiedo a voo esperti ma non è prescritto...e se cosi fosse cosa devo fare?

Fabrizio tortelotti - 10/05/2018

Salve. Se l'atto non è stato preceduto da ulteriore notifica il bollo auto richiesto si intende prescritto.Occorre istruire istanza di autotutela

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