Con il D.lgs. 92/2017 sono stati definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività. La nuova regolamentazione mira arginare il fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l'introduzione del Registro degli operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare l'attività, e che diventerà operativo dal 3 settembre 2018.
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Per approfondire ti consigliamo:
- l'e-Book Disciplina antiriciclaggio operatori Compro Oro;
- la Circolare del Giorno n. 167/2018 "Compro oro: definite le regole del Registro".
1) Il Registro degli operatori compro oro
Nasce il Registro degli operatori compro oro - tenuto e gestito dall'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) che, con grande ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, inizierà ad essere operativo dal 3 settembre 2018.
L'iscrizione al Registro è necessaria per poter esercitare l'attività di compro oro, e per iscriversi occorre innanzitutto essere muniti di PEC ed iscriversi al portale OAM.
Per iscriversi al Registro occorre inviare in formato elettronico un'apposita istanza contenente una serie di informazioni relative all'operatore compro oro e allegare copia del documento d'identità, l'attestazione - rilasciata dalla questura- che comprova il possesso e la perdurante validità della licenza di Pubblica Sicurezza, nonché la copia del versamento del contributo dovuto dall'iscritto. L'istanza di iscrizione è diversa a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica.
Una volta verificata la documentazione l'OAM, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, disporrà l'iscrizione nel registro dell'operatore, assegnandogli un codice identificativo unico. In caso negativo l'OAM potrà anche negare l'iscrizione al registro. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.
Gli operatori compro oro sono tenuti a comunicare all'OAM ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro 10 giorni dalla variazione.
Le modalità tecniche per l'invio dei dati e per l'alimentazione del registro sono state definite con il decreto del Mef del 14.05.2018.
L'avvio del Registro è prevista per il 3 settembre 2018, e gli operatori in attività potranno presentare domanda di iscrizione entro il 2.10.2018 (comunicato stampa OAM del 30.07.2018).
2) Il contributo per l'iscrizione al Registro dei compro oro
Gli iscritti al Registro sono tenuti a versare un contributo di iscrizione a copertura dei costi, la cui misura e modalità di versamento sono state definite con la Circolare OAM n. 30 del 26.07.2018. Un successivo provvedimento stabilirà le misure per il contributo dovuto per le annualità successive alla prima.
La determinazione del contributo si effettua al momento della presentazione della domanda, e il versamento va effettuato al numero di conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE: IT42M0200805181000105318357, indicando nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.
Di seguito le misure del contributo a seconda della natura giuridica, dell'esclusività o meno dell'attività svolta e della complessità organizzativa dell'operatore:
OPERATORE COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE |
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Persona giuridica (società di persone-capitali) |
Contributo fisso di 230,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa |
Persona fisica (ditte individuali) |
Contributo fisso di 120,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa |
OPERATORE COMPRO ORO - ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA |
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Persona giuridica (società di persone-capitali) |
Contributo fisso di 210,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa |
Persona fisica (ditte individuali) |
Contributo fisso di 100,00 € + Contributo variabile di 70,00 € per ogni sede operativa |
3) Compro oro: gli obblighi degli operatori
Il D.lgs. 92/2017 fissa determinati obblighi in capo agli operatori compro oro:
- identificazione della clientela: gli operatori compro oro, prima di eseguire l'operazione, devono identificare il cliente, secondo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007);
- limite uso contante: per le operazioni di importo pari o superiore a 500 Euro è necessario utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. L'obbligo in questo caso sussiste indipendentemente dal fatto che l'acquisto o vendita dell'oggetto prezioso sia effettuato in un'unica operazione, o con più operazioni frazionate. Con una risposta ad alcune faq, pubblicate sul sito internet del MEf, di ottobre 2017, il dipartimento del Tesoro ha ribadito questo concetto, precisando che l'utilizzo di distinte dazioni di denaro contante, inferiori alla soglia di 500 euro, fa presupporre un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge;
- tracciabilità: Gli operatori di compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente (bancario o postale) dedicato esclusivamente all'attività di compro oro. Con una risposta ad alcune faq pubblicate sul sito internet del Mef, di ottobre 2017, il dipartimento del Tesoro ha ribadito che è esclusa la possibilità di utilizzare il medesimo conto per transazioni non riferibili all'attività di compro oro. E' possibile, invece, utilizzare il conto dedicato per effettuare bonifici a sostegno di un altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell'attività commerciale. Nel caso in cui l'attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, ogni sede deve utilizzare un proprio conto corrente, dedicato alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto stesso. Per ogni operazione eseguita gli operatori devono predisporre una scheda (numerata progressivamente) i cui indicare:
- i dati identificativi del cliente,
- gli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante;
- una descrizione sulle caratteristiche dell'oggetto prezioso, sulla sua natura e qualità;
- la quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto;
- due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso (con prospettive diverse);
- la data e l'ora dell'operazione;
- l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento usato;
- la destinazione data all'oggetto completa dei dati identificativi: dell'altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto, dell'operatore professionale a cui l'oggetto è stato venduto o ceduto per altre trasformazioni, delle fonderie/aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi a cui l'oggetto è stato ceduto.
Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite;
- conservazione: gli operatori devono conservare i dati acquisiti per un periodo di 10 anni.
- segnalazioni operazioni sospette: gli operatori devono inviare alla UIF (Unità di informazioni finanziaria) le segnalazioni sospette, secondo le modalità stabile dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).
4) Compro oro: sanzioni per inadempimenti o irregolarità
Per gli operatori che omettono di identificare il cliente, e per coloro che non effettuano la conservazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.
Agli operatori che omettono di effettuare le segnalazioni sospette (o che lo fanno tardivamente) è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.
Le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/3 in caso di violazioni ritenute di minore gravità.