Entrato in vigore il 4 luglio, in recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha introdotto rilevanti novità nel settore. Tra i soggetti maggiormente interessati da tali novità, spiccano i soggetti obbligati ex art. 22 (professionisti, intermediari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad adempiere ad una serie di obblighi, in attuazione degli obbiettivi sottesi all’emanazione del D.Lgs. sull’antiriciclaggio. Di particolare interesse è l’obbligo di adeguata verifica sui clienti, che vede i soggetti di cui sopra tenuti a porre in essere le procedure prescritte, già in una fase precedente all’instaurarsi del rapporto professionale con il cliente ovvero durante il perseguire dello stesso nell’eventualità in cui il rapporto sia già in atto; gli stessi obblighi valgono anche con riferimento alle prestazioni professionali.
Il decreto prevede la possibilità che l’adeguata verifica sia graduata rispetto al livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (d’ora innanzi “livello di rischio”).
Prima di chiarire quanto appena detto è opportuno segnalare che, secondo quanto previsto agli artt.15 e 16 del decreto sull’antiriciclaggio n.90 del 2017, i soggetti obbligati sono chiamati ad adottare presidi, controlli e procedure, oggettive e coerenti con la propria dimensione e la natura dell’attività svolta, tenendo conto:
- dei fattori di rischio associati alla tipologia di cliente;
- dell’area geografica di operatività;
- canali distributivi;
- prodotti e servizi offerti.
La valutazione del rischio così realizzata, dovrà essere documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione dell’autorità preposte al controllo.
Quanto alla possibilità che l’adeguata verifica del cliente sia commisurata al livello di rischio concreto, il D.Lgs n.90/2017 individua due forme di graduazione.
1) Antiriciclaggio: verifica semplificata per i clienti a basso rischio
Adottabile in presenza di un basso livello di rischio, consente ai soggetti obbligati di adempiere comunque agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La semplificazione della verifica si riflette solo sulla portata e la frequenza degli adempimenti dovuti nonché sull’utilizzo di indici di basso rischio, che potranno essere aggiornati dalla autorità di vigilanza o dagli organismi di autoregolamentazione ex art. 23 D.Lgs. 231/2007. Quindi i soggetti obbligati che possano adottare la verifica ex art 23, non si riterranno esonerati dall’obbligo di:
- compiere l’analisi del rischio;
- identificare il cliente e/o l’effettivo titolare;
- acquisire i dati;
- valutare lo scopo e la natura della prestazione professionale.
È esclusa la possibilità per i soggetti obbligati di usufruire della modalità di verifica semplificata di adeguata verifica ove sussista il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ex art. 23 comma 4 D.Lgs. n.90/2007.
2) Antiriciclaggio: verifica rafforzata per i clienti ad alto rischio
Adottabile in presenza di un elevato livello di rischio, impone ai soggetti obbligati l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela, rafforzate all’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente (e titolare effettivo).
In funzione di tali presupposti, i soggetti obbligati sono tenuti ad:
- acquisire ed approfondire informazioni aggiuntive sul cliente
- approfondire gli elementi alla base delle valutazioni di scopo e natura del rapporto;
- intensificare le procedure di controllo, nel corso di instaurazione di un nuovo rapporto professionale o prosecuzione del medesimo;
- esaminare il contesto e le finalità, di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.
Il legislatore oltre ad individuare una serie di fattori che possono connotare un livello maggiore di rischio, agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 90/2017 evidenzia casi particolari in cui il soggetto obbligato (es. il professionista) potrebbe eventualmente porre in essere (o proseguire) un rapporto o una prestazione professionale, con un cliente che si riveli essere un soggetto politicamente esposto, un ente creditizio o istituto finanziario transfrontaliero ovvero un soggetto residente in Paesi terzi ad alto rischio.
3) Se il cliente “effettivo” è un soggetto politicamente esposto?
In tal caso e in presenza di un elevato grado di rischio, i soggetti obbligati saranno tenuti:
- ad adottare misure di adeguata verifica;
- ad ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
- ad adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- ad assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- al momento del pagamento della prestazione (ovvero della cessione del contratto) dovranno informare l'alta dirigenza e prima del pagamento dei proventi della polizza, ad eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.
4) Se il cliente è un ente creditizio transfrontaliero o di un Paese terzo?
In tal caso, oltre alle ordinarie forme di adeguata verifica, gli intermediari bancari e finanziari saranno tenuti ad:
- ottenere informazioni utili a comprendere la struttura proprietaria e la natura delle attività svolte dall’ente o intermediario;
- agire per determinare la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto, anche servendosi di pubblici registri, elenchi, atti o documenti;
- valutare la qualità dei controlli antiriciclaggio cui l'ente o istituto estero sottoposto a verifica, è soggetto;
- assicurare un monitoraggio costante del rapporto con l'ente o l'istituto, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto;
- assicurarsi che l'ente o istituto estero, oggetto di verifica, abbia a sua volta sottoposto ad adeguata verifica i clienti a cui concede l’accesso diretto ai conti di passaggio;
- assicurarsi che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con i clienti (di cui al punto precedente);
- assicurarsi che l’ente o intermediario possa fornire al soggetto obbligato controparte, ex art. 3 D.Lgs. n.90/2017, i dati inerenti all’adeguata verifica della clientela effettuata dal primo;
- ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente o istituto.
5) Se il cliente è una banca di comodo?
Il legislatore prescrive per gli intermediari bancari e finanziari,indicati tra i soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. sull’antiriciclaggio 201, un divieto assoluto di aprire o mantenere, anche se indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.