Fin dalla prime righe si è voluto sottolineare dei diversi vantaggi che la creazione di reti di impresa comporta che vanno bel oltre a quelli delineati dal legislatore che, con l’emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’art. 42, stabilisce espressamente che alle Reti di imprese “competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’Economa e delle finanze ”.
Tantissimi i vantaggi che la rete d’impresa comporta. Si vuole provare a schematizzarli nei punti di seguito evidenziati.
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Questo approfondimento è un estrato dell'e-book La disciplina delle reti d'impresa aggiornato con la L. 81 del 2 maggio 2017.
1) I vantaggi fiscali delle reti di impresa
Si ribadisce che i vantaggi fiscali, ora non più previsti, erano particolarmente rilevanti in quanto riconoscevano una agevolazione fiscale alle Reti d’impresa che presentavano alcune specifiche caratteristiche. Attualmente, però, i vantaggi fiscali sono temporaneamente sospesi, avendo interessato i periodi di imposta 2010, 2011 e il 2012.
Tuttavia, spesso se ne “riparla” e, ricordo che nella sezione III, parte III del PNR - Programma Nazionale di Riforma 2015 alla pagina 38 il documento contiene indicazioni su come il Governo abbia deciso di puntare sull’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale: “L’accorciamento delle distanze geografiche e culturali tra Paesi e la crescita della concorrenza internazionale, se da un lato hanno concorso a una crescente parcellizzazione dei processi produttivi in Italia (oggi sempre più estesi a livello mondiale), dall’altro hanno incoraggiato la peculiare organizzazione per forme ‘aggregative’ delle nostre imprese. L’economia italiana infatti, sebbene sia caratterizzata dalla predominanza di MPMI (il 99,9% delle imprese extra-agricole rientra nella fascia dimensionale fino a 250 addetti), è tipicamente organizzata in cluster (distretti, reti ’collaborative’ di impresa, filiere produttive, gruppi, consorzi, A.T.I.). In particolare, proprio attraverso i cluster le aziende più piccole (fino a 50 addetti) raggiungono le migliori performance. Tra le forme aggregative che consentono di sopperire ai limiti connessi con le ridotte dimensioni, le reti (anche attraverso il contratto) rappresentano una modalità organizzativa molto flessibile che può aiutare a conseguire un vantaggio competitivo.”
Tuttavia i vantaggi riservati ai soggetti aderenti alle reti d’impresa, tralasciando quelli fiscali (per i quali si riporta comunque quanto previsto inizialmente) sono comunque molteplici in diversi ambiti di operatività. Possiamo riassumerli nella tabella seguente.
Vantaggi del contratto di rete | |
Vantaggi fiscali: regime della sospensione d’imposta per utili accantonati a specifico fondo (ORA SOSPESI) |
Vantaggi amministrativi: rapporti diretti e preferenziali con gli enti e le amministrazioni Pubbliche |
Vantaggi finanziari: accesso al credito sia per il singolo soggetto che per la Rete |
Vantaggi strategici: accresciuta competitività e migliore approvvigionamento e utilizzo delle risorse comuni, possibilità del distacco dei dipendenti e della codatorialità |
2) Vantaggi amministrativi delle reti di impresa
Dal lato delle istituzioni pubbliche, il contratto di rete è considerato una realtà positiva in forte espansione, tanto che lo scorso anno, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha espressamente chiesto al Governo, nell’ambito della disciplina relativa i soggetti ammessi a partecipare alle gare di appalto, di ammettere fra questi anche i contratti di Rete per le imprese di dimensione medio - piccole, inserendo i soggetti riconosciuti dal Codice degli appalti anche le Reti d’Impresa.
In tale preciso ambito, l’Autorità contraddistingue le Reti di impresa tra quelle dotate di un organo comune di rappresentanza, e quelle sprovviste di tale rappresentanza. Nel caso in cui sia presente l’organo comune, l’Autorità asserisce come “le parti dimostrano di voler in parte ridurre la caratteristica flessibilità della Rete, privilegiando una maggiore stabilità del rapporto associativo”, pertanto nel pieno potere del mandato di rappresentanza riconosciutogli, all’Organo “può essere conferito espressamente il potere di presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara in qualità di mandataria (laddove in possesso dei requisiti di qualificazione)”.
Nel caso in cui il contratto di rete non preveda un Organo comune, l’Autorità consiglia ai soggetti partecipanti, di conferire, ogni qual volta si intenda partecipare a una gara d’appalto un mandato collettivo a una delle imprese. In particolare l’Autorità aggiunge che, al fine di “non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di Rete”, il mandato “in fase di partecipazione potrebbe essere sostituito dall’impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell’aggiudicazione”, ovvero lo stesso può essere redatto con forma di scrittura privata autenticata.
Sul punto, il disegno di legge cd. Semplificazioni bis, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’ottobre 2012, ha modificato il Codice dei contratti pubblici, Art. 14 “Disposizioni in materia di contratti di Rete e di allegazione di atti”, al fine di accludere tra i soggetti autorizzati a partecipare alle gare di appalto, le reti d’impresa, secondo quanto stabilito in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.
Alle Reti di imprese rispondenti alle Reti contratto è possibile applicare la disciplina sui distretti, di cui all’art. 1, comma 368, lettere b), c), d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Secondo tale previsione normativa, le imprese aderenti a un contratto di rete possono beneficiare di alcune importanti agevolazioni. Agevolazioni di natura amministrativa, all’art. 1, comma 368, lett. b, che prevedono la possibilità di relazionarsi sia con le pubbliche amministrazioni che con gli enti pubblici tramite non solo il distretto, ma anche attraverso la Rete. In particolare, così come avviene con i distretti, la Reti hanno la facoltà di comunicare con gli enti pubblici attraverso modalità telematiche e accedere alle banche dati delle amministrazioni.
Ulteriori vantaggi in capo alle Reti di Imprese sono previsti dalle Amministrazioni pubbliche, le quali stanno incrementando l’offerta di Bandi il cui fine è il sostegno alla creazione di Reti di impresa , gli stessi bandi prevedono riserve ad hoc per le Reti e contributi regionali a copertura delle spese del progetto di Rete.
3) I vantaggi finanziari e di accesso al credito delle reti di impresa
Uno dei vantaggi che in maggior misura impatta positivamente sui soggetti che aderiscono a una Rete d’Imprese, è l’incremento del Rating d’Impresa, da cui direttamente dipende la capacità di accesso al credito per i medesimi soggetti. Si tratta di agevolazioni di carattere finanziario di cui art. 1, comma 368, lett. c, che prevedono, appunto, agevolazioni circa l’accesso al credito non solo per le imprese appartenenti ai distretti, ma anche per i soggetti aderenti alle Reti, con un contenimento del rischio in capo agli istituti di credito che finanziano tali imprese.
Una maggiore e migliore qualità delle informazioni comporta il miglioramento del rating della singola impresa. Un rating migliore conduce a una migliore valutazione aziendale, con la possibilità di beneficiare di affidamenti o crediti con condizioni migliori rispetto a quanto accade per le imprese che sono poste in una scale di rating più sfavorevole.
Inoltre, il mercato dei crediti (gruppi bancari), visto il forte sviluppo che sta avendo questo strumento di aggregazione d’imprese, sta incrementando nuovi prodotti creditizi rivolti proprio a finanziare le reti di impresa.