Con l’adozione del Decreto legislativo del 03 luglio 2017 n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 SO 43, è stato introdotto, nella compagine normativa italiana, il Codice del terzo settore.
Al fine di riordinare la materia, il legislatore, con i due articoli di cui si compone il Titolo IX, ha rispettivamente previsto che:
- gli istituti di credito italiani e non, autorizzati ad operare nel territorio italiano, al fine di sostenere le attività che caratterizzano gli enti del Terzo settore, possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito ovvero certificati di deposito (art. 77).
- venga introdotto nell’ordinamento italiano il contratto “c.d. social lending”(art.78). Questa nuova tipologia di contratto, ispirata all’esperienza anglosassone del peer-to-peer lending (o P2P lending), ha come finalità quella di incentivare la raccolta di capitale di rischio applicando, alla remunerazione del capitale, l’identico trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato attraverso la previsione di una ritenuta a titolo d'imposta. Mancando tuttavia nel nostro ordinamento una disciplina specifica di riferimento, sarebbe opportuno rinvenire la base normativa di tale contratto, nel combinato disposto degli artt. 1813 e 1815 c.c.
Focalizzando l’attenzione sul contenuto dell’art. 77 che tratta dei titoli di solidarietà, proponiamo di seguito un’analisi di quelli che sono i punti salienti dell’articolo.
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1) Codice terzo settore: cosa sono i titoli di solidarietà?
I titoli di solidarietà non rappresentano una novità per l’ordinamento italiano. La loro presenza nella compagine normativa nazionale, infatti, è ben nota oramai da oltre un ventennio. Fu con l’art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, oggi abrogato proprio dal D.Lgs. 117/2017, che il legislatore introdusse il tema, per poi chiarirlo ulteriormente con il D.M. del 08 giugno 1999, n. 328 fornendo una definizione di "titoli di soliarietà". Il primo comma del D.M. del 1999 definì i titoli di solidarietà come ”titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibile”, la cui finalità è quella di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale, ex art. 29 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Nel tentativo di perimetrare la materia del Terzo settore, il legislatore ha dedicato ai titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore (e altre forme di finanza sociale), l’intero Titolo IX del D.Lgs. 117/2017. Dal combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 77 è possibile rilevare che, i titoli di solidarietà debbano essere emessi, senza commissione di collocamento, sotto forma di obbligazioni ovvero certificati di deposito, da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, ex artt.106 e 107 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La forma che il legislatore ritiene necessario si adotti, è quella di titoli non subordinati, non convertibili e/o scambiabili; inoltre, non dovranno comportare il conferimento del diritto alla sottoscrizione o acquisizione di altri tipi di strumenti finanziari e non dovranno essere collegati a strumenti derivati, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
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2) Quali caratteristiche specifiche dovranno avere i titoli di solidarietà?
Dal testo del comma 4 della norma de qua, è possibile ricavare, tutte le caratteristiche in funzione delle quali ai titoli emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e altri titoli di debito, possa riconoscersi la qualifica di “titoli di solidarietà”. In particolare:
- le obbligazioni e gli altri titoli di debito, per la cui disciplina si rinvia, ex art 77, comma 3, al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. T.U.F.):
- hanno scadenza non inferiore a 36 mesi;
- possono essere nominativi ovvero al portatore;
- dovranno prevedere la corresponsione, almeno annuale, di interessi il cui ammontare sarà commisurato in misura almeno pari, al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente rispetto alla data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato, con vita residua similare a quella dei titoli.
- i certificati di deposito consistenti in titoli individuali, per la cui disciplina si rinvia, ex art 77, comma 3, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. T.U.B.):
- hanno scadenza non inferiore a 12 mesi;
- dovranno prevedere la corresponsione, almeno annuale, di interessi il cui ammontare sarà commisurato in misura almeno pari, al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato, con vita residua similare a quella dei titoli.
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3) Cosa possono e cosa sono obbligati a fare gli emittenti?
Gli emittenti possono:
- applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, purché si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto attuativo di cui al comma 15 (ex comma 4, art. 77);
- erogare a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, a favore di uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, che abbiano sottoposto al vaglio dell’erogante un progetto per il sostegno di attività di interesse generale, ritenuto meritevole di finanziamento a seguito del parere positivo dall’emittente stesso. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60% dell’ammontare nominale collocato dei titoli, agli emittenti spetta un credito d’imposta quantificato al comma 10 (ex comma 5, art. 77).
Gli emittenti devono:
- tenuto conto delle richieste di finanziamento fatte loro pervenire dagli enti del Terzo settore e nel rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, destinare ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 ovvero per il finanziamento di iniziative di interesse generale ex art. 5, una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto di eventuali erogazioni liberali ex comma 5 (ex comma 6, art. 77);
- entro il 31 marzo di ogni anno, comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente; le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1; gli importi erogati a titolo di liberalità, per il sostegno di attività di interesse generale ritenute meritevoli di finanziamento specificando l'Ente beneficiario, le iniziative oggetto di finanziamento, le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 (ex comma 14, art. 77).
4) Regime fiscale applicato ai titoli di solidarietà:
- i titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB (es. intermediari finanziari), salvo quanto previsto al comma 5 e sempre che gli emittenti rispettino le prescrizioni del comma 6 (ex comma 8, art. 77);
- gli interessi, i premi ed ogni altro provento ex art. 44 T.U.I.R. e i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera c-ter) T.U.I.R. relativi ai titoli sono soggetti alle esenzioni fiscali, previste per i medesimi redditi relativi a titoli e altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (ex comma 9, art. 77);
- agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5, effettuate a favore degli enti del Terzo settore (ex comma 10, art. 77).
- In particolare, il credito d'imposta:
- non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riguardo alle erogazioni liberali;
- è utilizzabile in compensazione ex art. 17 D Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini I.R.A.P.;
- non risente dei limiti previsti dalla Legge finanziaria del 2008, relativi ai crediti d'imposta da indicare nel “quadro RU”, ex art. 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- non risente dei limiti ex art. art. 34 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria del 2001);
- i titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall’art.1 comma 551 della legge di Bilancio 2017 (ex comma 11, art. 77);
- i titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario, ex art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 (cd. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) (ex comma 12, art. 77);
- i titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo prevista per le comunicazioni relative ai depositi di titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo quanto previsto al comma 5 e sempre che gli emittenti rispettino quanto disposto al comma 6 (ex comma 13, art. 77).
Tuttavia, ad oggi, la norma necessita dell'emanazione di futuri regolamenti attuativi, come stabilito dal comma 15.