Come noto il datore di lavoro può mettere a disposizione dei suoi dipendenti un “ servizio mensa “ o in alternativa riconoscergli una “indennità economica sostitutiva della mensa” per le spese del pasto.
L'indennità sostitutiva di mensa fa parte della retribuzione erogata al dipendente ed è soggetta, per legge, sia alla “contribuzione previdenziale che a quella fiscale”. Tale indennità è attribuita sia ai lavoratori a tempo pieno e sia ai lavoratori a tempo parziale.
I buoni pasto (anche detti tickets) cartacei o elettronici, danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. La disciplina fiscale è riepilogata sotto.
La Legge di Stabilità 2015 ( Legge n.190-2014) ha previsto un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket elargiti ai lavoratori dipendenti in formato elettronico . Il limite è passato infatti da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera. Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.
In questi giorni un Decreto del ministero dello sviluppo economico ha concesso l'utilizzabilità dei buoni pasto elettronici in forma cumulativa (fino a 8 buoni), anche al di fuori dei giorni lavorativi . La novità entra in vigore il 9 settembre 2017 ma per alcuni dubbi interpretativi si attende una circolare di chiarimenti.
Le modalità attualmente in vigore per la gestione delle indennità per i pasti, in favore dei lavoratori dipendenti sono le seguenti :
1) concessione di buoni pasto da utilizzare presso ristoranti: per il lavoratore sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29 ovvero fino a euro 7 per i buoni elettronici ( l’importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile );
2) indennità di mensa : sono imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale ;
3) indennità sostitutive: sono corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o alle unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione e sono esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;
4) erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali : in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne che per i pubblici esercizi sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.
NOTA BENE Le motivazioni che rendono non tassabile come reddito di lavoro dipendente le prestazioni di mensa o le prestazioni sostitutive stanno nel fatto che la somma riconosciuta al lavoratore è concessa dal datore di lavoro nel suo interesse poiché, la mancanza di una mensa o di prestazioni sostitutive, darebbe origine ad una minore produttività del lavoratore, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro per consumare il pasto.
Come detto, la Legge n. 190/2014, a far data dal 01 luglio 2015, ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket elettronici ovvero a “buoni emessi in forma elettronica“ .
Nota : i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale, (cioè non danno diritto a resto in denaro ).
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Trovi qui il testo del decreton. 122-2017
Leggi qui tutto l'articolo "Buoni pasto ai dipendenti: casi pratici" con esempi di compilazione busta paga - tratto da Circolare Settimanale del lavoro n. 30 del 7.8.2017
1) Utilizzo del buono pasto e trattamento fiscale per il lavoratore
I tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere né cedibili, né cumulabili, né commerciabili e né convertibili in denaro;
Secondo la legge "i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti". Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.
In materia di “buono elettronico“ oggi non è possibile per il lavoratore fare la spesa al supermercato utilizzando contemporaneamente più buoni , forniti dal datore di lavoro e neppure utilizzarli in giorni non lavorativi. L'ampliamento della soglia di defiscalizzazione, giunto nel 2015, infatti si era accompagnato ad una stretta nell'utilizzo , grazie alla maggiore traccabilità del formato elettronico. La cumulabilità in realta era sempre stata esclusa anche per i buoni cartacei ma l'assenza di controlli aveva permesso il diffondersi dell'utilizzo cumulativo presso i supermercati.
Il decreto MISE n. 122 2017 ha ora modificato nuovamente la disciplina introducendo ufficialmente a far data dal 9.9.2017 :
- la possibilità di cumulo fino a 8 buoni
- l'utilizzo anche in giorni non lavorativi e
- la possibilità di utilizzo presso agriturismi.
RIEPILOGO TRATTAMENTO FISCALE PER I LAVORATORI
TIPOLOGIA |
LIMITE MASSIMO |
IMPONIBILE FISCALE |
IMPONIBILE CONTRIBUTIVO |
INDENNITA’ DI MENSA |
NESSUNO |
SI |
SI |
BUONI PASTO CARTACEI |
DA 0 A 5,29 EURO DA 5,29 EURO IN SU |
NO SI PER LA DIFFERENZA |
NO SI PER LA DIFFERENZA |
BUONI PASTO ELETTRONICI |
DA 0 A 7,00 EURO DA 7,00 EURO IN SU |
NO SI PER LA DIFFERENZA |
NO SI PER LA DIFFERENZA |
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2) Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto per il datore di lavoro
Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre “costi deducibili “ per competenza, in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.
In materia di IVA tali costi sono soggetti all' aliquota del 4%.
Sui servizi sostitutivi di mensa aziendale l’IVA è interamente detraibile e occorre ribadire che nelle Mense aziendali per i dipendenti non opera il limite di euro 7 e l'aliquota IVA del 4% (anziché del 10%) è applicabile, oltre che alle mense interne, anche in pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti in apposite convenzioni / appalti tra datore di lavoro e pubblico esercizio ( quest'ultimo però deve essere munito di apposita licenza e con spazi e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese).
Ciò vale anche per i servizi diretti di fornitura dei pasti su vassoi presso il datore di lavoro o tramite servizi convenzionati di mensa e distributori automatici in azienda (per evitare il limite di deducibilità di euro 7, tipico del buono pasto, occorre quindi che si configuri un vero servizio di mensa per i dipendenti e assimilati).
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