Con la Circolare n. 115 del 19 luglio 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni operative a seguito della stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata continuativa “DIS-COLL”, di cui all’art. 7 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, che integra e modifica l’art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.
Nell’ambito della stessa Circolare, è stato di fatto evidenziato il conseguente incremento con decorrenza dal 1° luglio 2017 dello 0,51% dell’aliquota contributiva alla Gestione Separata per i soli soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2017, le aliquote contributive previste per collaboratori, associati in partecipazione e autonomi occasionali risultano come di seguito:
- per coloro che non sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota riferita a tali soggetti è portata dal 32,72% al 33,23%, con un conseguente aumento dell’aliquota sia a carico del Lavoratore che dell’Azienda;
- per coloro che sono soggetti ad altre forme pensionistiche: l’aliquota rimane invece al 24%.
Dal punto di vista della ripartizione dell’aliquota, essa rimane quella precedentemente prevista e quindi 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico committente
Per i casi di Associazione in Partecipazione, le percentuali sono rispettivamente del 45% a carico dell’Associato e del 55% a carico dell’Associante.
Su quest’ultima tipologia di contratti, si ricorda che l’art. 53 del D. Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha abrogato i contratti di partecipazione con apporto di solo lavoro che pertanto, dal 25 giugno 2015, non sono più stipulabili ma, in via transitoria, hanno mantenuto la validità fino alla loro scadenza o fino a scioglimento del rapporto stesso laddove a tempo indeterminato.
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Scarica qui la circolare INPS n. 115 2017
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1) Iscrizione Gestione separata INPS e DIS COLL
La circolare ricorda il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Se invece nel periodo di osservazione ai fini dei requisiti per la prestazione DIS-COLL , l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente:
- un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca ed
- un rapporto di lavoro subordinato,
può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata solo per il periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra i i due.
Viene fornito anche un esempio:
"nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.
In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017"