Nella versione approvata in esame definitivo il decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria - non ancora pubblicato in G.U. - sposta al 2025 l'entrata in vigore delle norme sulle competenze in materia il condominio.
Noi ci occupiamo qui esclusivamente delle novità relative al condominio.
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1) Le novità relative al condominio
Lunedì 10 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria; ricordiamo che si tratta di una versione non ufficiale; il testo definitivo e ufficiale si avrà solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In materia, la versione iniziale del decreto prevedeva una devoluzione al giudice dei pace dell'intera materia condominiale, mediante la sostituzione dell'art. 7, co.3, n.2, c.p.c.
La legge delega (L. n. 57/2016) aveva infatti indicato, per la materia del condominio, quali principi e criteri direttivi, l'attribuzione al giudice di pace della competenza per "a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici".
In attuazione della Legge delega, quindi, la nuova competenza del giudice di pace sarebbe stata "per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile": pressochè l'intera materia sul condominio (salvo ulteriori norme sparse).
Peraltro, veniva modificato l'art. 64 disp.att.c.c. (venendo devoluta al GdP in primo grado la competenza per la revoca dell'amministratore), così come veniva prevista la competenza del Giudice di Pace per le domande di cui all'art. 1105 c.c. proposte in caso di mancata adozione o esecuzione di provvedimenti necessari per la comunione, materia strattamente collegata al condominio.
Inoltre, in quella versione si prevedeva che le norme sui procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata si sarebbero applicate ai procedimenti attivati dopo il 30 ottobre 2021. A quei procedimenti si sarebbero applicate le norme sul processo telematico vigenti per il tribunale in quel momento.
Nella nuova versione non muta l'ambito delle competenze deferite in materia condominiale.
Ciò che muta è la data di entrata in vigore: tra le materie suindicate, solo per quella del condominio (e per le domande previste dall’articolo 1105, co.4, in materia di comunione perchè, si spiega, strettamente connesse con la materia condominiale) le nuove norme si applicheranno dal 2025; così come a quei procedimenti si applicheranno dalla stessa data le norme sul processo telematico allora vigenti per il Tribunale.
Mentre viene ristretto l'ambito delle competenze del Giudice di Pace in materia di diritti reali e comunione, molto vicine alla materia condominiale, in accordo con le richieste provenienti da più parti.
Restiamo in attesa di leggere il testo ufficiale in G.U..
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