Il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale, in sigla CPO o "PrestO". è entrato in vigore il 24 giugno 2017 con l'approvazione della L.96 2017. Dal 10 luglio 2017 è attiva la piattaforma sul sito INPS sulla quale, una volta registrati, si possono effettuare tutte le comunicazioni riguardanti le prestazioni occasionali .
Il "PREST-O" puo' essere utilizzato anche in agricoltura ma con diverse limitazioni rispetto ai vecchi voucher. Non ci sono piu infatti le precedenti limitazioni rispetto al tipo di attività agricola e al volume di affari dell'azienda.
Ricordiamo innanzitutto che la caratteristica principale, valida per tutte le aziende, è il limite economico di 5 mila euro complessivi nell'anno civile, di cui 2500 per ogni lavoratore impiegato, calcolati sul netto erogato ai prestatori di lavoro. Il limite massimo di ore per tutte le imprese è di 280 ore, mentre per l'agricoltura va parametrato sulla base del compenso orario specifico per l'agricoltura (v. sotto).
Inoltre, secondo l'INPS vale anche per le imprese agricole il REQUISITO OCCUPAZIONALE. La Circolare dell’Inps n. 107-2017 a riguardo infatti riportava: "fatto salvo il limite di 5 dipendenti" (anche se nel testo del decreto i requisiti del numero dei dipendenti e del settore di appartenenza sono elencati come alternativi).
Dal 12 agosto 2018 il limite è stato modificato dal Decreto Dignita convertito in legge 96 2018, ed è salito da 5 a 8 dipendenti. Le aziende con numero di dipendenti superiore non possono utilizzare il contratto per prestazioni occasionali .
Sul tema viene anche specificato che il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8° al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione, applicando i valori dell’elemento “forza aziendale” nel flusso Uniemens. I lavoratori part-time e quelli intermittenti sono riparametrati sulla base delle ore lavorate, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta dell' attività; per le aziende di nuova costituzione il requisito si parametra sui mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Una delle specificità riservate al settore agricolo è anche il TIPO DI LAVORATORI UTILIZZABILI: infatti il contratto potra essere stipulato dagli imprenditori agricoli solo con soggetti sottoelencati:
- pensionati sia di vecchiaia che di invalidità
- studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università
- disoccupati e percettori di integrazioni al reddito
- che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli
- che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi).
Una novità per questi prestatori introdotta dal Decreto Dignità 2018 è la necessità di autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS:
- la propria appartenenza a queste categorie e
- la non iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli dell'anno precedente.
La novità incide anche sul sistema sanzionatorio : la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 2.500 euro al giorno a fronte di impiego di persone già iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli non si applica se l’irregolarità deriva dall’autocertificazione effettuata dal lavoratore.
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1) Prestazioni occasionali in agricoltura: il compenso
Per il settore agricolo resta confermata la particolarità del compenso orario per il prestatore di lavoro:
Non è quello fissato per gli altri utilizzatori (9 euro netti) bensi quello definito dai contratti di lavoro collettivi stipulati per gli operai agricoli, con le organizzazioni sindacali piu rappresentative. La circolare INPS aveva fornito i compensi minimi orari ricavati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti , ma con il successivo messaggio 2887 del 12.7.2017 ha specificato che "la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità)."
I COMPENSI MINIMI orari e i corrispondenti minimi giornalieri per almeno 4 ore di lavoro, sono dunque fissati in:
- AREA 1 € 9,65-h - € 38,60
- AREA 2 € 8,80-h - € 35,20
-
AREA 3 € 6,56-h - € 26,24
A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione:
- 33% per contributi previdenziali IVS alla Gestione separata INPS
- 3,5% per assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
Un ulteriore 1% per oneri di gestione INPS va aggiunto al totale compenso + contributi .
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2) Procedura telematica e comunicazione preventiva in agricoltura
Ai fini dell’utilizzo dei lavoratori con il nuovo contratto di lavoro occasionale, sia gli utilizzatori che i prestatori devono prima di tutto registrarsi anche per il tramite di un intermediario abilitato (dal 31.7.2017), all’interno di un’apposita piattaforma informatica, all'indirizzo www.inps.it/ prestazioni e servizi/ Servizio Prestazioni occasionali, scegliendo poi l'opzione Imprese agricole. (Per la registrazione è necessario essere già muniti di PIN INPS o codice identificativo SPID).
L’utilizzatore dovrà avere alimentato il proprio portafoglio elettronico presso l'INPS, in media 7 giorni prima dell'effettuazione della prima prestazione. Tali versamenti potranno avvenire:
- sistema Pago PA di AGID Portale dei pagamenti inps ( accessibile dal 31.7.2017)
- utilizzando il modello di versamento F24 Elide presso banche e uffici postali con la causale di contributo "CLOC"(senza possibilità di compensazione crediti).
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero il numero verde del Contact center INPS l’utilizzatore deve effettuare la comunicazione preventiva che dovrà contenere:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione e il settore di impiego del prestatore;
• la durata della prestazione con riferimento. dal 12 agosto 2018. a un arco temporale non superiore a DIECI giorni continuativi (non piu tre) La piattaforma telematica è stata già aggiornata per questa novità dal 20 agosto 2018;
• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore al compenso per 4 ore, anche per prestazioni di durata inferiore nell'arco del periodo di 10 giorni continuativi.
La piattaforma invia al prestatore una notifica della comunicazione preventiva, tramite SMS o posta elettronica.
L’utilizzatore può entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno della prestazione, confermare che la prestazione è avvenuta, oppure revocarla.
Da parte sua il lavoratore, entro il medesimo termine delle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione, può convalidare la mancata prestazione oppure confermarla e ciò , in presenza di revoca da parte dell’utilizzatore, potrà comportare l’applicazione del sistema sanzionatorio in materia di lavoro nero.
Nel caso in cui il prestatore riscuota il compenso non attraverso conto corrente bancario ma con domiciliazione presso un ufficio postale, gli saranno addebitati i costi pari a € 2,60.
Il Decreto Dignità su questo punto ha aggiunto la possibilità di riscuotere il compenso "decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa è divenuta irrevocabile, in qualsiasi ufficio postale presentando un mandato di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS all'utilizzatore che lo consegna al lavoratore. Anche per questa modalità gli oneri sono a carico del prestatore di lavoro. Sul punto sono probabili ulteriori chiairmenti a breve da parte dell'INPS. che dovrebbe emanare una specifica circolare di istruzioni.
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