La seconda edizione della Voluntary bis presenta diverse novità: dalla possibilità di autoliquidare le imposte alla regolarizzazione del contante.
L'adesione di fatto è stata possibile dal 24 ottobre 2016 e termina il 31 luglio 2017. Fino al 31 dicembre la presentazione è stata ammessa sui vecchi modelli, e chi ha usufruito di tale possibilità deve ripresentare l'istanza entro il 30 settembre 2017 sui nuovi modelli.
L’istanza da presentarsi telematicamente entro il 31 luglio 2017 può essere integrata fino al 30 settembre 2017.
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1) La prima Voluntary
Con la prima edizione della voluntary introdotta dalla L. 186 del 2014 è stato consentito di sanare le violazioni dichiarative compiute sino al 30 settembre 2014.
La voluntary c.d. internazionale, ha consentito ai contribuenti che avevano violato gli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, ovvero che non avevano indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi il valore degli investimenti e/o delle attività di natura finanziaria detenute all’estero, di regolarizzare la propria posizione fiscale.
La cosiddetta voluntary nazionale, ha consentito invece ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, di definire le eventuali violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria ha permesso agli aderenti di beneficiare di sconti delle sanzioni di natura amministrativa ed esimenti penali per alcuni reati tributari , nonchè per i reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita , e di autoriciclaggio .
La disciplina inizialmente prevista dal legislatore per la collaborazione volontaria è stata oggetto di varie modifiche normative succedutesi nel corso del 2015 e del 2016.
2) La Voluntary bis
La riapertura dei termini della collaborazione volontaria prevista dal D.L. 193/2016 consente di accedere alla procedura di collaborazione volontaria dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.
L’istanza da presentarsi telematicamente entro il 31 luglio 2017 può essere integrata fino al 30 settembre 2017 con trasmissione dei documenti e informazioni richiesti dall’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del decreto legge.
La pubblicazione del modello è avvenuta il 30 dicembre 2016 ma già prima era stato consentito di accedere alla procedura con l’utilizzo del vecchio modello; tuttavia chi si è avvalso di questa possibilità deve confermare l’istanza entro il 30 settembre 2017.
La scadenza ordinaria per la presentazione dell’istanza è il 31 luglio 2017 con facoltà tuttavia di rettificare o integrare l’istanza entro il 30 settembre 2017.
La voluntary bis si applica sia per l’emersione di attività estere (c.d. collaborazione volontaria internazionale), sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA) e dei sostituti d’imposta, nonché dei contributi, previdenziali (c.d. collaborazione volontaria nazionale).
3) Chi puo’ accedere alla voluntary bis
Possono accedere, alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria :
- le persone fisiche
- gli enti non commerciali
- le società semplici e le associazioni equiparate
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato, direttamente o anche per interposta persona, gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Alla riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria nella sua versione nazionale, analogamente a quanto previsto per la precedente edizione, possono accedere oltre ai contribuenti che si avvalgono della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
I contribuenti che hanno già aderito alla prima voluntary hanno delle sostanziali limitazioni per l’adesione alla nuova voluntary bis e non possono in generale presentare l’stanza con alcune poche eccezioni.
Per approfondire si rimanda alla circolare n. 19/E del 12 giugno 2017.
4) Le violazioni regolarizzabili
Possono essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
Per le sole attività oggetto della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria, i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018.
Rientrano nella procedura di collaborazione volontaria
- le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009, fino quelle contenute nel modello UNICO 2016, con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero nel corso del 2015.
- Se si applica il raddoppio dei termini per l’accertamento, con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi cosiddetti black list), individuati con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste “…rientrano nella procedura in esame le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative agli investimenti e alle attività detenuti illecitamente nei Paesi black list dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.
5) Documenti di prassi di riferimento
Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015
Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015
Circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015