E’ stato pubblicato nella Gazzetta n.151 del 30 giugno 2017 il Decreto datato 27 giugno 2017 con le modalità di attuazione dello split payment a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 50 ulteriormente modificato in sede di conversione dalla L. 96 del 21/6/2017.
Lavorare con le pubbliche amministrazioni e società collegate diventerà ancora piu’ difficile e complicato.
Alla fattura con iva sospesa da sempre prevista dal decreto Iva per le operazioni svolte nei confronti delle amministrazioni pubbliche, è stata aggiunta la fatturazione elettronica entrata in vigore gradualmente (vedi circ. n. 1 del 9 marzo 2015 Mef), e poi ancora lo split payment anche questo gradualmente dal 2015, esteso dall’ultima manovra (L. 96/2017) a tutti i fornitori e a tutte le amministrazioni pubbliche e società collegate ad alta "affidabilità fiscale".
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1) Split payment, fatture elettroniche e fatturazione sospesa intreccio di norme
Ma ripercorriamo l’iter delle varie norme per capire meglio in cosa consiste la novità, cosa resta ancora in vigore e cosa invece è abolito.
L’art. 6 del Dpr 633/72 che stabilisce il momento in cui le operazioni si intendono effettuate per le cessioni di beni e le prestazioni di servivi fatte “allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza” prevede che l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
Questa norma ha avuto da sempre lo scopo di andare incontro ai fornitori delle PA sempre in ritardo con i pagamenti, e di fatto consente di versare l’Iva sulle fatture emesse solo dopo l’incasso.
La fatturazione c.d. “sospesa”, consente l’emissione della fattura con addebito di Iva che pero’ concorre alla liquidazione Iva soltanto al momento del pagamento.
Con lo split payment esteso ora a tutte le amministrazioni pubbliche e società collegate e a tutti i fornitori di fatto questa norma non ha piu' senso, perché perde lo scopo per cui era stata prevista. Il fornitore della PA e società non incasserà piu' l'Iva e quindi non puo' sospenderne il versamento.
La legge 24 dicembre 2007 n.244 e successivamente il D.M. attuativo n.55 del 3/4/2013 ha definito le regole tecniche e le decorrenze per l’obbligo della fattura elettronica, che a partire a marzo 2015 è entrata a pieno regime. La Circolare del Mef 1 del 9/3/2015 ripercorre tutte le tappe della norma illustrando l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.
Sempre dal 2015 con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 629 Legge n. 190/2014) ha fatto ingresso nel nostro sistema lo Split payment con l’inserimento del nel d.P.R n. 633/1972 del nuovo articolo 17–ter .
La Legge 96/2017 modificando l’art. 17 ter ha allargato il perimetro di applicazione dello split che viene esteso praticamente a tutte le pubbliche amministrazioni e collegate (soggetti ad alta affidabilità fiscale), ed anche ai professionisti soggetti a ritenuta di acconto che nella prima versione erano stati esclusi.
Piu' precisamente lo split payment si applicherà a tutte le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato PA;
- le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate.
Sul sito del MEF l'elenco al quale si rimanda direttamente.
Il decreto attuativo emanato dal Mef il 27/6/2017 pubblicato in gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 detta le modalità di applicazione delle nuove norme in vigore dal 1 luglio 2017 stabilendo tra l’altro una moratoria per il versamento dell’Iva al 16 novembre, per le amministrazioni pubbliche o al 18 dicembre per le società soggette a split dal 1 luglio per consentire l’adattamento dei sistemi informatici.
2) I problemi che lo split reca ai fornitori
Come si puo’ vedere l’intreccio delle norme emanate sotto la bandiera della lotta all’evasione metterà in difficoltà professionisti e fornitori della PA che tutto sono tranne che evasori, e quindi si pensa che la norma serva di piu’, come spesso accade, a far fare cassa allo Stato con i soldi di chi le imposte già le paga.
Professionisti e imprese che lavorano con le PA e collegate si troveranno costantemente a credito con la magra consolazione che potranno avere il rimborso con procedure accellerate.
Anche le speranze che un tale meccanismo possa avere vita breve sono sfumate dopo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 145/2016 ha dichiarato lo split payment legittimo e anche la Comunità Europea ha autorizzato l’Italia ad adottare lo split payment fino al 30 giugno 2020, subordinando l'autorizzazione alla richiesta di presentazione di una relazione sullo stato dei rimborsi Iva e sui tempi medi di rimborso, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della misura. La relazione dovrà anche quantificare il recupero di evasione.
3) Art. 17 ter aggiornato dopo la L. 96/2017 Manovrina
Art. 17-ter.
((Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa')).
((1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 1-quater.
A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 1-quinquies.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)). (153) ((180)) ------------- AGGIORNAMENTO (153) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (180) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
4) Pubbliche amministrazioni e società soggette a split payment
L'individuazione delle pubbliche amministrazioni e società soggette a split payment non è semplice. Riportiamo i criteri previsti dal Decreto 27 giugno 2017 ricordando che comunque lìart. 17 prevede la possibilità di richiedere ai committenti o cessionari una dichiarazione attestante la loro riconducibilità a soggetti ai quali si applica lo split payment.
«Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni). -
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.
2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Art. 5-ter (Individuazione delle societa'). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma
1-bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali
societa' sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. Le societa' interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori
al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.
3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove societa' controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel
caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove societa' controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
4. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31dicembre dell'anno successivo.
5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le societa' il cui controllo e' esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime.»;