La procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (detta anche web tax provvisoria) è la prima norma concreta per attrarre a tassazione il reddito derivante dalla digital economy , già previsto nel nostro sistema dal dlgsv 5 agosto 2015, n. 128, è stato esteso alle grandi imprese operanti in Italia con il d.l. del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96..
L’art. 1 bis introdotto in sede di conversione del D.L. 50/2017 prevede che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lett. d) c. 1 art. 73 del Tuir) che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di:
- societa' per azioni e in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative e societa' di mutua assicurazione, nonche' societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- o di stabili organizzazioni in Italia di società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
E’ facolta’ dei soggetti che rientrano nella norma di richiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
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1) Il regime collaborativo
Il regime collaborativo è stato introdotto nel nostro sistema dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
Ricordiamo che con Provvedimento del 26.05.2017 n. 101573 sono state previste le linee guida dell'Agenzia sull'attuazione del regime di adempimento collaborativo;
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2) Requisiti dimensionali stabili organizzazioni web company multinazionali
Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.
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3) Accertamento con adesione e sanzioni ridotte per le web company
Qualora in sede di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito per l’accertamento con adesione (art. 5, comma 1, dlgsv 19 giugno 1997, n. 218) al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all’accertamento con adesione le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte alla metà.
Il reato per omessa dichiarazione (art. 5 dlgsv 74/2000) non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti aderendo all’accertamento con adesione.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.
Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle entrate comunica all’autorità giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione.
Sono escluse dal regime collaborativo le società e gli enti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione dell’istanza.
E’ sempre ammessa la facoltà di richiedere all’amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
E’ previsto l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione della norma.