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LA CONTABILITÀ PER CASSA E LE IMPRESE AGRICOLE

La contabilità per cassa e le imprese agricole

Agli imprenditori agricoli non sempre si applica il nuovo regime per cassa: i chiarimenti della circolare 11/E/2017

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La legge di bilancio 2017 ha introdotto la contabilità per cassa per le imprese minori in contabilità semplificata, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF e IRAP.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/17, ha  indicato i criteri applicativi riguardanti il nuovo regime “per cassa” di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, valevole sia ai fini IRPEF che IRAP, previsto dall’art. 1, commi da 17 e 23, della L. n. 232/2016.

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1) Quando il regime di cassa interessa il mondo agricolo

Si osserva che, se nulla è cambiato per gli imprenditori agricoli individuali e per le società semplici soggetti alla determinazione del reddito agrario, a norma dell’art. 32 del TUIR, che esercitano le attività agricole di cui al medesimo articolo e che, ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 600/73 non sono destinatari delle disposizioni riguardanti gli obblighi della tenuta delle scritture contabili, il predetto regime di cassa, interessa invece altre fattispecie del mondo agricolo.

Si ricorda che l’art. 32 considera attività agricole:

a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Il regime di cassa si applica invece all’attività di agriturismo, soggetto ad una determinazione forfettaria del reddito, a norma dell’art. 5 della L. n. 413/91, i cui ricavi, secondo il parere dell’Agenzia,  si considerano “conseguiti” in osservanza del criterio di cassa, così come alle altre attività connesse di cui all’art. 56 bis del Tuir, e a tutte quelle che rientrano nel quinto comma dell’art. 56, 5° co. del Tuir.

Allo stesso modo, sono attratte nel nuovo regime, le Snc e le Sas, che svolgono le attività agricole di cui al medesimo art. 32 del TUIR, in quanto soggette alla determinazione del reddito d’impresa, ex art 55, c. 2 lett. c ) del TUIR, anche se resta ferma, per tali soggetti la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito agrario, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 1, c. 1093, della L. 296/2006.

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