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RISPARMIO ENERGETICO 2017: I REQUISITI PER USUFRUIRNE

Risparmio energetico 2017: i requisiti per usufruirne

Dichiarazione dei redditi 2017: detrazione per gli interventi di risparmio energetico

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Anche nella dichiarazione dei redditi 2017 è possibile usufruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Molti chiarimenti in merito sono stati forniti nella circolare 7/e del 04.04.2017 dell'Agenzia delle Entrate. In questo approfondimento vediamo chi sono i soggetti che possono fruire della detrazione, su quali edifici e quali limiti vanno rispettati.

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1) Risparmio energetico 2017: soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d'impresa. Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo. In particolare, possono beneficiare della detrazione:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi more uxorio;
  • promissario acquirente.

Attenzione: nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:

  • non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore.

A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione. L’estensione dell‘agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all‘ambito “privatistico“, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all‘attività d‘impresa, arte o professione.

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2) Risparmio energetico 2017: cessione del credito

I soggetti  incapienti ( o “no tax area") sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni. Come previsto dalla legge di stabilità 2016, questi soggetti anche se non possono concretamente fruire della detrazione dal momento che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante.
Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali, per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017. La cessione del credito deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016; la detrazione ceduta non deve essere indicata in dichiarazione.

3) Risparmio energetico 2017: limiti di detraibilità

Il Decreto Legge n. 63 del 2013 ha prorogato il beneficio ed ha elevato la percentuale di spesa detraibile dal 55 al 65%, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.
Attenzione: in applicazione del criterio di cassa l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute“ comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle spese “pagate“ a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
 

4) Risparmio energetico 2017: edifici interessati

L'agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti:

  • situati nel territori dello Stato;
  • ad uso abitativo, di qualsiasi categoria (anche rurali);
  • strumentali all’attività;
  • censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento.

Sono esclusi dal beneficio gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari. 
Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.
Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione“. Al contrario è possibile beneficiare della detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. 

Attenzione: il contribuente ha l‘onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di una apposita attestazione rilasciata dall‘impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

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5) Risparmio energetico 2017: tipologia di interventi ammessi alla detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

  • di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
  • su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • relativi all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ; la detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 2015 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

  • l’acquisto e posa in opera delle schermatura solari ;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

A decorrere dal 2016, l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

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