Il 24 aprile 2017 è entrata in vigore la manovra correttiva 2017 (D.l. 50/2017) contenenti numerose novità. Tra le novità ci sono molte novità fiscali, analizzate in questo approfondimento.
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Segui le novità nel Dossier dedicato alla Definizione delle Liti Pendenti e alla Manovra correttiva 2017
1) Manovra correttiva 2017: disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale
Una delle novità della manovra è l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti oltre che a tutte le P.A e alle loro controllate, alle società quotate anche ai soggetti che operano con ritenuta d’acconto. In particolare, all’articolo 1 del DL 50/2017 si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche a:
- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- tutte le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari). in quanto è stato abolito il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 che ne prevedeva l’esclusione.
Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017
2) Manovra correttiva 2017: detrazione dell’IVA
La manovra correttiva 2017 limita ad un massimo di un anno l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. In particolare, l’articolo 2 del DL 50/2017 stabilisce che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
3) Manovra correttiva 2017: contrasto alle indebite compensazioni
L'articolo 3 del D.l. 50/2017 ha abbassato da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione. La modifica è stata attuata sia a livello dell'Iva che delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap. Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR).
Le nuove disposizioni hanno previsto anche una specifica disciplina in materia sanzionatoria: il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, o se con visto apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con:
- il recupero dell'ammontare del credito utilizzato;
- la sanzione nella misura del 30%; senza possibilità di utilizzare la compensazione per riversare l'imposta indebitamente compensata.
Per i titolari di partita Iva vengono introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione. In particolare viene previsto l'obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta.
4) Manovra correttiva 2017: regime fiscale delle locazioni brevi
L’articolo 4 della manovra modifica il regime fiscale delle locazioni brevi (inferiori a 30 gironi) prevedendo dal 1° giugno 2017 la possibilità da parte del locatore di optare per l’applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di acconto o di imposta da operare da parte degli intermediari, che diventano sostituti di imposta. Se i contratti vengono stipulati con l’intervento di intermediari o portali di intermediazione, a carico degli stessi sono previsti importanti e onerosi obblighi:
- l’intermediario deve comunicare i dati dei contratti conclusi per suo tramite;
- se l’intermediario oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, scatta l’obbligo comune a tutti i sostituti di imposta di trattenere il 21% e versarlo direttamente nelle casse dello Stato;
- l’imposta trattenuta e versata dall’intermediario dovrà essere certificata e per il locatore diventerà a titolo di acconto o a titolo d’imposta a seconda se lo stesso abbia optato o meno per la cedolare secca.
Attenzione: l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione brevi, è punita con una sanzione dal 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se effettuata correttamente entro 15 giorni.
5) Manovra correttiva 2017: Rideterminazione della base Ace
L’agevolazione ACE 2017, aiuto alla crescita economica, è stata modificata dall’articolo 7 della manovra correttiva introducendo una base di calcolo mobile. In particolare:
- fino al 2016, la base di calcolo dell'agevolazione era costituita dagli accantonamenti degli utili a riserva e dei conferimenti dei soci realizzati a partire dal 01.01.2011;
- dal 2017 (Redditi 2018) e fino a quello in corso al 31.12.2019 l'arco temporale di riferimento dell'incremento patrimoniale è limitato a 5 esercizi, così che il parametro iniziale è diventato mobile, passando dal 2011 al 31 dicembre del quinto esercizio precedente. Per l'ACE 2017 escono così gli incrementi avvenuti nel 2011 e nel 2012.
Manovra correttiva 2017: reclamo e mediazione
Con la manovra è stato previsto che per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 il limite massimo per rientrate nell’obbligo di esperire il reclamo e la mediazione sia pari a 50.000 euro (attualmente sono 20.000). Inoltre l’utilizzo di questi strumenti alternativi al contenzioso è stato esteso anche agli agenti della riscossione.
Manovra correttiva 2017: Definizione agevolata delle controversie tributarie
La manovra correttiva contiene la definizione delle liti pendenti relative alle controversie tributarie prevedendo che possano essere definite controversie tributarie al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. La definizione della controversia avverrà con il pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il legislatore ha chiarito che:
- se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione;
- se invece la controversia riguarda solo sanzioni collegate a tributi che risultano definiti, la controversia potrà essere definita a costo zero.
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017 separatamente per ciascuna controversia autonoma, cioè una per ogni atto impugnato. Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato dal contribuente in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti scadenze:
- 40% entro il 30 settembre 2017
- 40% entro il 30 novembre 2017
- 20% entro il 30 giugno 2018
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Attenzione: il contribuente che ha aderito alla rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata della controversia tributaria relativa allo stesso ruolo, solo se entrambe le rottamazioni vanno a segno!
Manovra correttiva 2017: Start up e crowfunding
Con l'articolo 57 della manovra correttiva vengono modificate alcune norme in materia di start-up prevedendo che:
- anche le PMI-srl al pari delle PMI-Spa e delle start-up innovative potranno da ora essere ammesse al crowdfunding ovvero alla raccolta di capitali attraverso anche portali on line.
- per le start-up, le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni, anziché 4.
Manovra correttiva 2017: IRI
Il D.l. 50/2017 aggiunge il comma 6-bis all'art. 55-bis del TUIR dedicato all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), introdotto con la Legge di Stabilità 2017. La modifica introduce il credito di imposta sulle riserve distribuite in caso di cambio regime o cessazione di attività e prevede che: le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle norme sull’IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta pagata a titolo di IRI.