La pubblicazione su Facebook di post sul proprio profilo non è esente dalla applicazione della norma in materia di trattamento dei dati personali in quanto la propria pagina non è “chiusa” per sempre ma tale opzione può essere disattivata dal titolare così come chi è autorizzato alla condivisione può, a sua volta, condividerla con altri amici.
Ciò è quanto affermato dal Garante nel Provvedimento del 23 febbraio 2017, iscritto nel Registro dei provvedimenti n. 75.
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Dello stesso autore di puo' interessare il Commento breve al regolamento europeo sulla Privacy
1) Il caso esaminato dal Garante per violazione della privacy su un post Facebook
La vicenda ha avuto inizio da una serie di segnalazioni da parte di un genitore separato che denunciava una violazione del diritto alla riservatezza della figlia minore in ragione dell'avvenuta pubblicazione (c.d. post) da parte della madre della stessa, all'interno del proprio profilo Facebook, di due sentenze relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle quali sono trattati aspetti riguardanti l'intimità della vita familiare concernenti, in particolare, la figlia.
A seguito dell' attività istruttoria condotta dall’Autorità è emerso che le sentenze cui fa riferimento il segnalante, consentono di rendere identificabile la minore nella cerchia di persone che condividono le informazioni rese disponibili dalla madre sul proprio profilo.
Altra criticità è rappresentata dall’avere postato i dati identificativi della minore che solo parzialmente risultano oscurati e contengono dettagli delicati (anche inerenti alla sfera sessuale) relativi al vissuto familiare e a disagi personali della bambina;
Il Garante si è, quindi, soffermato sullo strumento utilizzato, Facebook del quale non può essere provata la natura chiusa del profilo né, tantomeno, la sua accessibilità a un numero ristretto di "amici", in ragione del fatto che esso è agevolmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto" in ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque "amico" ammesso al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti (potenzialmente a tutti gli utenti di Facebook).
Riguardo alla divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali in esame, anche prescindendo dall'eventuale configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 734-bis c.p., “Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, deve ritenersi incompatibile con il divieto di pubblicazione "con qualsiasi mezzo" di notizie idonee a consentire l'identificazione di un minore coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari (art. 50 del Codice) e con il divieto - cui soggiace "chiunque"- di diffusione dei dati idonei a rendere comunque identificabili, anche in via indiretta, i minori coinvolti e le parti di procedimenti in materia di famiglia (art. 52, c. 5 del Codice).
Inoltre, l’Autorità ha rilevato che la divulgazione su internet di tale tipologia di dati palesa una forma di trattamento degli stessi riconducibili alla diffusione del dato e trattandosi di dati giudiziari e/o sensibili essa è vietata, se non espressamente prevista da una legge.
In conclusione il garante ha disposto alla signora di rimuovere dal proprio profilo Facebook le suddette sentenze.
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