HOME

/

FISCO

/

CEDOLARE SECCA 2024

/

GUIDA ALLE NOVITÀ DEI CONTRATTI CONCORDATI 2017

Guida alle novità dei Contratti Concordati 2017

Come cambiano i contratti concordati dal 2017: possibilità di contratti concordati in tutti i Comuni anche non ad alta tensione abitativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 15 marzo è entrato in vigore il DM del 16/01/2017 a cura del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che, sostanzialmente sostituisce il precedente DM del 30/12/2002 in materia di contratti di locazione a canone concordato, introducendo alcune rilevanti novità alla disciplina in questione.
I punti principali del DM 16/01/2017
• Criteri per la definizione dei canoni delle seguenti tipologie contrattuali:
-  Contratti a Canone Concordato, (3+2)
-  Contratti Transitori,
- Contratti Transitori per Studenti Universitari
Tabella degli Oneri Accessori (allegato D)
• Agevolazioni Fiscali
• Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi di Contratto
Modelli Contrattuali da adottare obbligatoriamente (allegati A,B,C)

L'articolo continua dopo la pubblicità

Devi gestire degli immobili in affitto? Scopri Contratto.Cloud, il software cloud per la gestione dei contratti di locazione, con scadenzario fiscale, compilazione dei modelli RLI e F24, notifiche SMS a conduttori e locatori, formulario clausole. Provalo gratis per 30 giorni!

Per approfondire le agevolazioni fiscali vedi La detrazione dell'affitto nella dichiarazione dei redditi

Segui le novità nel Dossier dedicato alle Locazioni 2017

Ti possono interessare i seguenti documenti: Cedolare secca e locazioni abitative (eBook 2017)

1) Come cambia il contratto concordato dopo il DM 16/01/2017

Ecco le principali modifiche apportate dal DM 16/01/2017 al DM 30/12/2002:

Contratto a Canone Concordato 3+2:

Estensione a tutti i comuni italiani, della disciplina del contratto di locazione a canone concordato, in precedenza limitata ai soli comuni cosiddetti “ad alta tensione abitativa” e limitrofi, individuati nella lista del CIPE.
Aggiornamento delle linee guida per la definizione degli accordi territoriali.
Sostituzione del precedente modello contrattuale con l’allegato A del presente decreto.
• In caso d’inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento per il calcolo del canone sono dettati dal DM 14/07/2004.

Contratto Transitorio:

• Modifica della durata (in precedenza da 1 a 18 mesi) che ora comprende anche i contratti pari o inferiori a 30 giorni; per questi ultimi, viene prevista la libera determinazione del canone e spartizione degli oneri accessori.
• Le motivazioni di transitorietà, essenziali per la stipula del contratto, dovranno essere motivate sulla base delle fattispecie dettate dagli accordi.
• Per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 gli accordi dovranno definire, all’interno di valori minimi e massimi,  delle fasce d’oscillazione per le aree omogenee entro le quali i canoni saranno ricompresi con una variazione massima consentita del 20%.  In assenza di accordi si dovrà fare riferimento al decreto interministeriale Infrastrutture-Economia 14 luglio 2004.
• Sostituzione del precedente modello contrattuale con l’allegato B del presente decreto.

Contratto Transitorio per Studenti Universitari:

• Estensione della disciplina ai soggetti frequentanti Istituti d’istruzione superiore (accademie, conservatori,…) e corsi formazione post laurea quali, master, dottorati e perfezionamenti; in comuni diversi da quello di residenza.
• Sostituzione del precedente modello contrattuale con l’allegato C del presente decreto.

2) Determinazione del canone concordato

Permane la possibilità di farsi assistere da una o più organizzazioni della proprietà e degli inquilini per la determinazione del canone, per chi non se ne servisse, ci sarà comunque l’obbligo di chiedere che il canone sia attestato , con assunzione di responsabilità, da parte di almeno un’ organizzazione firmataria dell’accordo territoriale in oggetto;le modalità di attestazione del canone saranno introdotte negli accordi locali.

3) Agevolazioni Fiscali

• Conferma ulteriore riduzione del 30% dei redditi imponibili Irpef riguardanti gli immobili locati in aggiunta alla riduzione ordinaria del 5%. In alternativa nel caso di opzione per la cedolare secca aliquota sostitutiva del 15%, ridotta per il 2017 al 10%, nei comuni ad alta tensione abitativa e limitrofi, invece dell'aliquota ordinaria del 21%.

• Rinnovate anche le detrazioni fiscali:
a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71
b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41


In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata  legge n. 431 del 1998 e dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'art.  2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari  adibite  ad abitazione principale, stipulati o rinnovati  a  norma  dell'art.  2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione, rapportata al periodo  dell'anno  durante il quale sussiste tale destinazione

• Per i primi 3 anni complessivamente pari a :
a) Euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71
b) Euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 30.987,41

-  Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente.

- Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

valter - 30/06/2018

l'ulteriore detrazione del 30%sul reddito di locazione a canone concordato, è riservato ai locatori persone fisiche (privati) come la cedolare secca, o spetta anche ai locatori,imprese individuali edili? grazie e cordiali saluti

Enrico iodice - 22/06/2018

le agevolazioni fiscali per la locazione a canone concordato su tutto il territorio nazionale prevede l'abbattimento del 30% sull'imponibile diversamente se si opta per la cedolare secca l'aliquota al 10% è in vigore solo per i comuni identificati dal CIPE

aimone marastoni - 10/10/2017

Secondo me è errata la vostra interpretazione della legge "Estensione a tutti i comuni italiani, della disciplina del contratto di locazione a canone concordato, in precedenza limitata ai soli comuni cosiddetti “ad alta tensione abitativa” e limitrofi, individuati nella lista del CIPE". nell art. 5 si cita ancora "e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ". Quindi se un comune non è ad alta tensione abitativa e citato nell' elenco del CIPE non può usufruire delle agevolazioni fiscai per il canone concordato.

DANIELE - 21/12/2017

Ma quindi qual'è la risposta corretta? si possono stipulare contratti a canone concordato in tutti i Comuni Italiani oppure solo quelli appartenenti alla lista CIPE? e per l'anno 2018?

Giancarlo Gennari - 19/01/2018

Infatti, l'agevolazione spetta solo ai comuni ad alta tensione abitativa e ai capoluoghi di provincia. E allora che serve aver esteso la possibilità di stipulare canoni concordati se i vantaggi fiscali rimangono solo per le precedenti posizioni?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CEDOLARE SECCA 2024 · 15/10/2024 Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

La Cassazione n 12395/2024 chiarisce il perimetro della cedolare secca anche per un immobile locato a S.a.s. per alloggio dell'amministratore

Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

La Cassazione n 12395/2024 chiarisce il perimetro della cedolare secca anche per un immobile locato a S.a.s. per alloggio dell'amministratore

Locazioni brevi: le novità 2024 illustrate dalle Entrate

Circoalre n 10 del 10 maggio sulla disciplina delle locazioni brevi: l'aliquota al 26% dal 1.01.2024 a prescindere dalla percezione e dalla data del contratto

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

Con una FAQ datata 17 aprile le entrate chiariscono l'aliquota da applicare a chi affitta per più volte l'anno il proprio appartamento in locazione breve

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.