L’OIC ha emesso Il principio contabile 32 sugli strumenti finanziari derivati per disciplinare i criteri per la rilevazione,classificazione e valutazione dei derivati finanziari, nonché le informazioni da presentare in Nota Integrativa. Il Documento tiene conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal DLgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, introducendo la rilevazione obbligatoria dei derivati per tutti i bilanci, eccetto quelli delle micro-imprese.
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1) Strumenti finanziari derivati: la rilevazione nel bilancio di esercizio
Nei bilanci fino al 2015 i derivati di copertura e quelli messi in atto per arbitrare sull’andamento di un prezzo o di un tasso (c.d. speculativi) trovano rappresentazione nelle note al bilancio, ai sensi dell’art. 2427-bis, a meno che rappresentino una passività probabile, nel qual caso sono rilevati tra i fondi per rischi ed oneri.
La riforma contabile ha modificato significativamente l’esposizione in bilancio degli strumenti derivati le conseguenze sui conti economici potrebbero essere rilevanti qualora essi non coprano efficacemente un rischio finanziario dell’impresa. Il Legislatore rende obbligatoria la misurazione al fair value di tutti i derivati, alla data di sottoscrizione e alla data del bilancio, con imputazione delle variazioni di fair value al conto economico, a meno che i derivati siano di copertura (nuovo n. 11-bis dell’art. 2426 c.c.). Non sono concesse esenzioni ai criteri di misurazione dei derivati: anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) applicheranno i medesimi criteri di valutazione.
Il DLgs 139/15 aggiunge allo stato patrimoniale e al conto economico delle specifiche voci per esporre la variazione di fair value alla data di chiusura dell’esercizio degli strumenti finanziari derivati:
- se positiva, rappresenta un’attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico (voce D.18.c, Rivalutazioni per rettifiche di valore), a meno che sia un’operazione di copertura;
- se negativa, il derivato è iscritto nel fondo rischi, alla voce B.3 dello stato patrimoniale e il costo nel conto economico alla voce D.19.d), Svalutazioni per rettifiche di valore, salvo si tratti di un’operazione di copertura
La norma dispone anche che non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione a fair value dei derivati non utilizzati oppure non necessari per le coperture dei rischi.
Qualora i derivati siano di copertura è concessa una diversa rappresentazione contabile, previa la dimostrazione della stretta correlazione tra derivato e operazione coperta. Se l’utilizzo dei derivati è propedeutico alla copertura del rischio di fair value (cioè ci si copre dal rischio di variazione dei tassi di interesse, o dei tassi di cambio, o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito) è concessa la valutazione simmetrica tra il derivato e l’elemento coperto. Se la copertura riguarda il rischio di variazione di un cash flow futuro oppure il rischio finanziario connesso ad un’operazione programmata, la differenza di fair value del derivato non si imputa al conto economico ma in una riserva del patrimonio netto, positiva o negativa. Questa riserva accoglie temporaneamente le variazioni di fair value del derivato: quando però si concretizzeranno o si modificheranno i flussi di cassa, allora la riserva “rigirerà” la variazione di fair value al conto economico.
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2) Strumenti finanziari derivati: contratti a termine, opzioni e swap
In base alla loro forma tecnica, le principali di tipologie di strumenti derivati possono essere così classificati:
- contratti a termine
- opzioni
- swap
I contratti forward e i contratti future sono i due principali tipi di contratti derivati a termine ossia che prevedono un accordo tra due parti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante a un prezzo (il prezzo di consegna) e a una data (la data di scadenza o maturity date).
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Lo swap nella sua forma elementare è un accordo che prevede che due contraenti si scambino dei flussi finanziari calcolati con un criterio prestabilito a date prefissate. Il più diffuso e tradizionale contratto è lo swap fisso contro variabile. Tale accordo prevede che una delle due parti ceda all’altra un flusso di interessi calcolati sul nozionale con un tasso fisso in cambio del ricevimento degli interessi calcolati secondo un tasso variabile.
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