L’assegno mensile di assistenza o di invalidità , regolato dall’ art. 13 della L. 118/1971 , sostituito integralmente dall’art. 1, comma 35, della L. 247/2007, spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno e 3 mesi (dal 2013 al 2015) , nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% , che non svolgono attività lavorativa .
Per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di assistenza o di invalidità per tredici mensilità:
- con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di inabilità,
- se il richiedente/invalido non superi determinati limiti di reddito personale.
Il requisito economico e il requisito di "non svolgimento dell’attività lavorativa", costituiscono, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova è a carico del soggetto richiedente/invalido la prestazione.
Va ricordato inoltre che l’assegno di assistenza o di invalidità non è cumulabile con prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio e con prestazioni Inail (rendita diretta, assegno per l'assistenza personale continuativa, assegno di incollocabilità, assegno continuativo mensile).
Invece, è compatibile con il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia. riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in favore dei soggetti con un'invalidità pari almeno all'80%, trattandosi di prestazioni che possono coesistere, in quanto quest'ultima norma non contempla una pensione diretta di invalidità, e consente, piuttosto, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia .
L’art. 3 della l. 407 del 1990 precisa che in caso di incompatibilità con altre prestazioni, l’invalido ha la facoltà di optare non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, è sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio.
Il reddito da considerare come limite per l’erogazione della prestazione e l’assegno mensile è fissato da apposito decreto;le tipologie e le fasce di reddito sono riassunte nella tabella che segue:
INVALIDI CIVILI PARZIALI ED ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA O ASSEGNO DI INVALIDITA’ |
||
FASCIA |
TIPOLOGIA |
|
34 |
invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno |
|
35 |
invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno |
|
36 |
invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno |
|
40 |
invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno |
|
ANNO |
LIMITI DI REDDITO |
IMPORTO MENSILE |
1 gennaio 2011 |
4.470,70 |
260,27 |
1 gennaio 2012 |
4.600,57 |
267,83 |
1 gennaio 2013 |
4.738,63 |
275,87 |
1 gennaio 2014 |
4.790,76 |
278,91 |
1 gennaio 2015 |
4.805,19 |
279,47 |
1 gennaio 2016 |
4.800,38 |
279,47 |
1 gennaio 2017 |
4.800,38 |
279,47 |
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Vedi il commento completo "Assegno invalidità: requisiti"
Sulla differenza di requisito reddituale tra assegno e pensione di inabilità , vedi il commento "Pensione di inabilità e reddito coniuge "
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1) Ordinanza cassazione lavoro n. 4368 2017
La Corte di appello confermava la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto il diritto del Signor A. all’assegno di invalidità ex art. 13 della L. 118/1971 a decorrere dal 1° luglio 2008 e condannava l’INPS al pagamento dei relativi ratei oltre ad accessori come per legge.
L’Inps pone ricorso in cassazione, che è stato rigettato, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale - al pari dei requisiti sanitario e socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro - costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”.
L’onere della prova circa il possesso del requisito reddituale, grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento - secondo la giurisprudenza della Cass. civ., n. 5167/2003 delle sezioni unite ma in caso di inottermperanza il possesso dello stesso requisito reddituale -puo validamente risultare anche dalle prove acquisite al processo.
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2) Assegno e pensione di inabilità: Sentenza Cassazione lavoro n. 26483-2017
Sull'argomento del reddito di riferimento per l'accesso all'assegno di invalidità , la Cassazione nella sentenza n. 26483 dell'8 novembre 2017 si esprime, anche se per differenza con il tema della causa, relativa alla pensione di inabilità totale , affermando che :
" Con la l. 33/1980,[si ] aggiunse la disposizione dell'art. 14 septies, con la quale, mentre vennero ancor più elevati i limiti di reddito di cui all’art. 8 del d.l. 30/1974, contestualmente (comma 5) venne stabilito che, per l'assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui agli artt. 13 e 17 della l. 118/1971, il limite di reddito da considerare era fissato nell'importo di L. 2.500.000 annue, "da calcolare con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".
L'intervento attuato dal legislatore è chiaramente inteso ad equilibrare le posizioni a seguito dell'innalzamento del limite reddituale previsto - ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti - dalla l. 29/1977; significativo di tale intento è che per l'attribuzione dell'assegno è, preso a riferimento il solo reddito individuale dell'assistito, ma l'importo da non superare per la pensione di inabilità corrisponde, al tempo, a più del doppio di quello stabilito per l'assegno .
Attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle Inps, il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per l'assegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione.
La norma, inoltre, rappresenta una deroga all'orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi .