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VINCOLO DESTINAZIONE BENI E SUO UTILIZZO A FAVORE DEGLI ENTI NON PROFIT

Vincolo destinazione beni e suo utilizzo a favore degli enti non profit

Il vincolo di destinazione su beni immobili e mobili registrati previsto dall'art. 2645-ter e il suo utilizzo a favore degli enti non commerciali

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L'articolo 2645- ter del Codice Civile (introdotto dall'art. 39- nonies del Decreto-Legge n° 273 del 2005, convertito in Legge n° 51 del 2006, il Decreto “Milleproroghe” per il 2006) prevede che “gli atti pubblici con cui beni immobili o beni mobili registrati sono destinati, per un periodo superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela (da parte dell'ordinamento giuridico) riferibili a persone con disabilità, Pubbliche Amministrazioni o ad altri enti (di qualsiasi tipo: non solo enti senza scopo di lucro, ma anche con scopo di lucro o con scopo mutualistico) e persone fisiche (non disabili) ai sensi dell'art. 1322, comma 2°, c.c. (quindi, sostanzialmente, per fini che siano leciti e che non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume), possono essere trascritti (nei pubblici registri) al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione ”.

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1) La trascrizione dell'atto che crea il vincolo di destinazione del bene

Per la realizzazione di tali interessi, vale a dire per la trascrizione dell'atto pubblico con cui si crea il vincolo di destinazione del bene immobile o mobile registrato, può agire, oltre al conferente, anche qualsiasi interessato durante la vita del conferente stesso, quindi anche colui al quale spetta l'amministrazione o il godimento del bene.

Una volta effettuata la trascrizione dell'atto, i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e non possono essere oggetto di esecuzione forzata, salvo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2915 c.c., vale a dire l'inefficacia verso il creditore pignorante od a quello che interviene nell'esecuzione degli atti che creano un vincolo di indisponibilità su beni immobili o mobili registrati se sono stati trascritti dopo il pignoramento oppure se non hanno una data certa, solo per i debiti contratti per lo scopo a cui il bene è vincolato.

In tal modo, per esempio, qualsiasi soggetto di diritto privato (sia persona fisica che qualsiasi ente senza o con scopo di lucro) può vincolare un bene immobile o mobile registrato in modo tale che i suoi frutti, vale a dire i redditi da esso generati (per es., i canoni di affitto dello stesso), siano destinati, per un periodo massimo di novanta anni, al finanziamento dell'attività di una fondazione o di una associazione senza scopo di lucro od anche di una cooperativa sociale, di una cooperativa a mutualità prevalente oppure non prevalente o di una impresa sociale disciplinata dal Decreto Legislativo n° 155 del 2006.

La formulazione molto ampia dell'articolo 2645- ter c.c. permette di fare questo anche a favore, oltre che di persone fisiche (con o senza disabilità: e questo va benissimo), di enti a scopo di lucro, magari in pregiudizio ai creditori di questi ultimi o del soggetto conferente.

Sarebbe opportuna una riforma della norma che restringa la platea dei beneficiari di essa alle persone fisiche ed agli enti senza scopo di lucro, comprese le cooperative e le imprese sociali.

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