La sentenza della Cassazione lavoro n. 4826 2017 ha ribadito che la pubblica affissione del codice disciplinare non è necessaria per sanzionare condotte del lavoratore in violazione di norme di legge o norme di "minimo etico" , cioè comunemente reputate condannabili dal senso comune. Il licenziamento disciplinare per giustificato motivo oggettivo in questo caso quindi è legittimo. L'affissione è da ritenersi necessaria invece per elencare gli obblighi per i lavoratori che derivino da specifiche prassi operative aziendali o locali che potrebbero non essere note ai lavoratori.
Un dipendente del Comune di Campobasso aveva impugnato il licenziamento che gli era stato intimato per giustificato motivo soggettivo ,affermato a causa di numerose assenze ingiustificate . Il Tribunale aveva deciso con sentenza non definitiva la parte della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che a fronte delle prove documentali e delle sanzioni disciplinari già irrogate, nessuna delle giustificazioni addotte fosse rilevante. Il lavoratore aveva infatti dichiarato di assentarsi dal lavoro per assistere i genitori malati, e giustificandosi con il malfunzionamento della macchinetta marcatempo, e contestando la mancata affissione del codice disciplinare.
Il lavoratore ha poi presentato ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi :
1) il Comune non aveva adempiuto all'obbligo di provare la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento;
2) vi è stata la violazione dell'art. 25 del CCNL, del personale del comparto Regioni e autonomie locali e dell'art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970; in particolare, la Corte d'Appello si limitava a richiamare la motivazione resa in primo grado, senza effettuare un'analisi critica dei contenuti del gravame, che richiedevano la necessità di una diversa e nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Infatti, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti disciplinari per la violazione della disciplina normativa e contrattuale ed in particolare il punto 10 dell'art. 25 del CCNL di settore che prevedeva l'affissione del codice disciplinare, obbligo che il Comune di Campobasso non aveva ottemperato .
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso, in quanto hanno applicato il principio giurisprudenziale maggioritario, secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali”.
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