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DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2017

Detassazione premi di produttivita dopo la legge di stabilità 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina della detassazione dei premi di produttività e del welfare aziendale.

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La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla disciplina della detassazione e del welfare aziendale. Il provvedimento, in vigore da gennaio, va a modificare quanto normato dalla Legge 1208/2015 offrendo un vantaggio economico considerevole. Ma non si tratta soltanto di questo: nelle nuove regole inserite con la Legge di Bilancio 2017 è prevista la detassazione totale dei benefit di welfare aziendale. Si tratta della possibilità di convertire il premio di produttività in misure di welfare aziendale totalmente detassate, ovvero erogazione di buoni per la fruizione di servizi sanitari o assistenziali da parte del lavoratore e del proprio nucleo familiare. In più, la possibilità di convertire l’importo del premio in spese sanitarie o misure di previdenza complementari, comprese borse di studio erogate in favore dei figli dei dipendenti.
Insomma, si concretizza la possibilità per le aziende di realizzare piani di incentivazione economica e, perchè no dal forte impatto sociale, nonché sviluppare politiche di attrazione e retention anche grazie al pacchetto di servizi eventualmente offerti ai propri lavoratori rappresenta una leva, presente e futura, di sicuro interesse che – se ben sfruttata – può condurre alla crescita delle imprese e del loro capitale umano.

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Leggi l'articolo completo Detassazione premi di produttivita dopo la legge di stabilità 2017 con esempio di compilazione busta paga nella Circolare del lavoro n. 7 del 24.2.2017

Sul tema vedi anche Detassazione premi  di risultato 

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1) 1. Premi di produttività: le modifiche alla Legge 208/2015

Le agevolazioni fiscali si applicano ai datori di lavoro del settore privato. Imprenditori, enti pubblici economici, associazioni culturali, politiche o di volontariato, studi professionali, consorzi ed enti ecclesiastici: questi alcuni dei soggetti interessati dall’agevolazione.

Entriamo ora nel dettaglio del provvedimento. L’articolo 23 comma 1 modifica quanto introdotto dalla Legge 208/2015. Nello specifico vengono apportate le seguenti modifche:
1. Il comma 182 che prevedeva un tetto massimo di 2.000 € vede tale quota innalzata del 50%. Sarà quindi possibile applicare l’aliquota sostitutiva nel limite massimo di 3.000 €. Restano confermate le regole stabilite dalla Legge 20872015, vale a dire che il premio è considerato soggetto all’imposta sostitutiva laddove:

  •  Tali somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo pulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  pian15 giugno 2015, n. 81, ovvero i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  sti o  nazionale  e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  •  La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
  •  Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016

2. Al comma 184 viene aggiunto il seguente periodo: “Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”. Viene, di fatto, disposto il non assoggettamento all’imposta sostitutiva delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche qualora questi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182;

 3. Viene introdotto il comma 184-bis nel quale viene stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

  •  i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti di deduciblità;
  •   i contributi di assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 nche se eccedente il limite di deducibilità.

4.  Il comma 186 introduce una importante modifica, innalzando il limite di reddito di lavoro dipendente da 50.000 a 80.000 euro annui. Questa modifica è di notevole impatto, perchè permette anche a dirigenti di prima nomina di fruire dell’aliquota sostitutiva

5. il comma 189, parimenti alle modifiche apportate al comma 182, estende il valore del premio detassabile in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori da 2.500 a 4.000 euro.

(...)

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