Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza. La circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2017, ha fornito chiarimenti sul nuovo regime dei determinazione del reddito per le imprese minori sia i fini IRPEF che ai fini IRAP.
Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori devono optare per il regime di contabilità ordinaria. E' possibile optare per il criterio delle registrazioni, con vincolo triennale. In questo modo si considererà - per presunzione - che la data di registrazione dei documenti coincida con quella del relativo incasso/pagamento.
In questo approfondimento facciamo il punto su questo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (ad oggi ancora non modificato) che :
- ha modificato l'art. 66 del TUIR dedicato alle imprese minori, introducendo per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito (e del valore della produzione netta) secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza;
- ha modificato l'art. 18 del DPR 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata, tre possibili alternative per la tenuta dei registri contabili.
Restano invece confermati i limiti dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata, previsti all'art. 18 del DPR 600/73.
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1) Regime di cassa 2020: requisiti per la contabilità semplificata
Possono accedere alla contabilità semplificata le imprese individuali e le società di persone che nell'anno precedente a quello di applicazione del regime semplificato hanno percepito un ammontare di ricavi non superiore a:
- 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- 700.000 euro, per le altre attività.
Con riferimento al regime applicabile dal 2020, occorre verificare il limite dei ricavi conseguiti nel 2019. Nel caso di inizio attività in corso d'anno, i limiti dei ricavi devono essere ragguagliati all'anno.
I ricavi sono quelli individuati dagli artt. 57 e 85 del TUIR, quindi:
- i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le assegnazioni dei predetti beni ai soci;
- la destinazione dei predetti beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- i contributi in c/esercizio a norma di legge.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi.
Si ricorda che per gli esercenti arti e professioni, nonché le società e associazioni fra artisti e professionisti, il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi. Tuttavia è consentita l'opzione per il regime ordinario. Invece i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.
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2) Regime di cassa 2019. La determinazione del reddito
Il nuovo comma 2 dell'art. 66 del TUIR prevede che il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al passato, a tale importo va aggiunto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR).
Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Sono riconosciute anche le deduzioni forfetarie per gli intermediari/rappresentanti dicommercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori. Rileva altresì la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all’art. 34, Legge n. 183/2011.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.
La determinazione del reddito d’impresa può essere quindi così schematizzata.
Ricavi e altri proventi percepiti (artt. 85, 89 TUIR) - Costi sostenuti
( +)
Autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR)
Redditi patrimonio (art. 90 comma 1 TUIR)
Plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 88 e 101 TUIR)
( -)
Minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 TUIR)
( - )
Quote di ammortamento (artt. 64, 102 e 103 TUIR)
Perdite beni strumentali e crediti (art. 101 TUIR)
Accantonamenti TFR (art. 105 TUIR)
Deduzioni forfetarie
Nel primo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata è prevista la deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2018, ma incassato nel 2019, non assumerà rilevanza per il 2019.
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2017 modificano anche la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP (di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.
3) Regime di cassa 2019/2020: i registri contabili
La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto l'art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell'art. 66 del TUIR:
- i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, annotando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un altro registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso. I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli di annotazione dei ricavi e delle spese - sopra descritti- qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva. Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nel caso in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, deve essere indicato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti, con indicazione delle fatture cui si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, nel periodo d'imposta in cui vengono incassati/pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva;
- il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento