Entro il 31 marzo i soggetti che vogliono procedere alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi devono esercitare apposita opzione.
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All’argomento abbiamo dedicato un Dossier Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: le regole per il 2017
e un ebook Fatturazione elettronica e trasmissione corrispettivi ai quali rimandiamo per approfondimenti.
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1) Trasmissione telematica fatture emesse e ricevute: ecco i vantaggi
La trasmissione telematica delle fatture per opzione da’ al contribuente sostanziosi vantaggi quali l'esonero
- dalla presentazione delle comunicazioni relative allo spesometro
- comunicazioni black list
- comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino
- Modelli Intrastat
- comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
ed inoltre prevede
- prorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
- termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti.
I vantaggi piu’ sostanziosi sono quelli relativi alla riduzione dei termini di accertamento e per chi interessato alla priorità nei rimborsi Iva, perché gli altri esoneri sono la conseguenza del fatto che i dati sono già in possesso dell'Agenzia attraverso la trasmissione telematica delle fatture!
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2) Spesometro 2017 e trasmissione telematica fatture: stesso adempimento
Contemporaneamente a questa facoltà concessa ai contribuenti dal Decreto Legislativo n.127 del 5 agosto 2015, il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2016 D.L. 193/2016 ha introdotto l’obbligo di “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
Nella sostanza si tratta dello stesso obbligo con la differenza che se eseguo l’adempimento per opzione ho dei vantaggi, se invece lo faccio per obbligo no!!!!
La confusione quindi aumenta e non si capisce perché la circolare emanata ieri la n. 1 del 7 febbraio 2017 non abbia colto l’occasione per fare chiarezza sul perché di questi due adempimenti con modalità diverse!
Per la verità tra le righe della circolare la conferma c’è ma in maniera indiretta.
Infatti al punto 5 viene detto che:
“i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.”
Sicuramente la semplificazione annunciata in questo caso raggiunge il massimo della contraddizione: alla confusione veramente non c’è limite!