Il visto di conformità sulla dichiarazione IVA risulta necessario per poter procedere alla compensazione del credito IVA superiore a 15.000,00 Euro annui.
Ai fini della compensazione del credito IVA, l’art. 10 del D.L. n. 78 del2009, ha introdotto alcuni vincoli:
- la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui potrà avvenire solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
- l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti che devono compensare, tramite F24, crediti IVA superiori a 5.000,00 annui;
- l’apposizione del visto di conformità oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. nella dichiarazione annuale IVA dalla quale emerge il credito per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui;
Si ricorda che la disciplina in materia di compensazione ha ad oggetto i soli crediti IVA annuali o trimestrali utilizzati, nel modello F24, in compensazione “orizzontale” o “esterna”, ovvero con altri debiti tributari o contributivi.
Rimangono, quindi, immutate le disposizioni relative alla compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica (c.d. compensazioni “interne” o “verticali”), anche se le stesse risultano esposte nel modello F24.
Si ricorda che per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 179 del 2012, il limite dei 15.000 euro è stato innalzato a 50.000 euro.
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1) Visto di conformità 2017: soggetti legittimati al rilascio
Come anticipato, al fine di poter compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro annui, sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito, deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale della società. Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA i seguenti soggetti:
- Gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laure in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 3 I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-impresediploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 82/E del 2014 ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono autocertificare la propria dichiarazione senza la necessità di rivolgersi a terzi.
2) Condizioni per il rilascio del visto
Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:
- Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile
- Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente
Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:
- verifica il possesso dei requisiti richiesti;
- iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E del 2009 ha chiarito che l’iscrizione nell’elenco ha effetto retroattivo; quindi, tale iscrizione risulta valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. Per poter mantenere l’iscrizione in tale Elenco, i soggetti dovranno provvedere a comunicare alla DRE competente qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva – in particolare i dati riguardanti il rinnovo, l’adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile – entro 30 giorni da quando la variazione si verifica.
Si precisa che se l’iscrizione in tale elenco informatizzato è già avvenuta in passato ai fini del rilascio del visto di conformità sui modelli UNICO o sui modelli 730, non occorre presentare un’altra comunicazione alla DRE e i visti possono essere rilasciati anche sulle dichiarazioni IVA.
3) Controlli per il rilascio del visto di conformità
Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:
- La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
- La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
- La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
- La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti
Di conseguenza, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF-imprese la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. In particolare, vengono richiesti i seguenti controlli:
- controllo del codice attività. Deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA in caso di contabilità unificata. In caso di contabilità separate, deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA;
-
controllo delle fattispecie che generano il credito IVA. Deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea di principio portano alla formazione del credito IVA:
- presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- presenza di operazioni non imponibili;
- presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- presenza di operazioni non soggette all’imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Si dovrà procedere inoltre:
- al rincontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti con quanto viene riportato nella dichiarazione IVA;
- alla verifica della corrispondenza del credito riportato dall’anno precedente;
- al riscontro che al modello IVA 2016, qualora siano state fatte compensazioni orizzontali per importi superiori a 15.000 euro, sia stato apposto il visto di conformità;
Qualora il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o superiore al volume d’affari sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.
Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la C.M. n. 57/E del 2009 ha stabilito che la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.