La dichiarazione IVA 2022, relativa all'anno di imposta 2021 deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022.
In generale, la norma non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione IVA va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione IVA si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Subito dopo l'invio, il servizio telematico restituisce un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file, la conferma di avvenuta presentazione della dichiarazione arriva in seguito.
Attenzione: Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
In questo approfondimento riepiloghiamo le diverse modalità di presentazione della dichiarazione IVA 2022.
1) Dichiarazione IVA 2022: presentazione diretta
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione, i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Entratel (obbligatorio per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato)
- Fisconline .
Attenzione: i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati e non direttamente.
Per quanto riguarda i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato, questi devono presentare la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel. Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, per l’accesso all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
2) Dichiarazione IVA 2022: Presentazione tramite intermediari abilitati
Gli intermediari sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica
- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante
- le dichiarazioni predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'albo dei Consulenti del Lavoro
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999
Come precisato nelle istruzioni della dichiarazione IVA 2022, i soggetti abilitati a loro volta possono avvalersi di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Si ricorda che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari
- una sanzione ravvedibile.
- la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
3) Dichiarazione IVA 2022: Presentazione tramite società del gruppo
Nell’ambito di gruppi societari in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo
- l’ente (anche non commerciale) e la società (anche di persone) controllante
- le società controllate (società le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente).
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione. Tuttavia, le società e gli enti che presentano le dichiarazioni IVA rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.
Si precisa che per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati.
Scopri l'Offerta Formativa 2024:
- Minimaster 2024 accreditato dal MEF e dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti per il triennio 2023/2025
- ESG: Il Rendiconto di sostenibilità - Corso online - accreditato dal Mef e dal Consiglio Nazionale Commercialisti
Ti consigliamo:
NOVITÀ 2024
Revisal ora include il modulo per la revisione legale delle nano imprese
4) Dichiarazione IVA 2022: Documentazione da rilasciare al dichiarante
Come chiarito dalle istruzioni al modello IVA 2022, gli incaricati che trasmettono telematicamente la dichiarazione per conto di altri devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Attenzione: è compito del contribuente verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Ti consigliamo anche:
- Finalyst il Software di Analisi Finanziaria e Corporate Performance Management - RICHIEDI DEMO GRATUITA
- Kit di revisione legale PMI
- La revisione Legale - Tecniche e Procedure - Libro di Carta
- La Revisione delle nano imprese II edizione - cartaceo
- Il formulario commentato della revisione legale - carta
- Bilanci 2023 Guida pratica per società revisori sindaci
- Manuale del Perito e del Consulente Tecnico - cartaceo
5) Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa attraverso lo stesso canale, all’utente che ha effettuato l’invio ed è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda la verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.