Si ricorda che, con nota n. 244/RU del 10 gennaio 2017, l'Agenzia delle Dogane ha confermato che le società e i professionisti sono ancora tenuti a presentare il modello Intra-2 riferito all’ultimo mese/trimestre del 2016, in scadenza il 25 gennaio 2017. Tale data corrisponde, di fatto, all’ultima segnalazione Intrastat per gli acquisti di beni e servizi da operatori comunitari.
Dal 1° gennaio 2017 gli elenchi Intrastat dovranno essere presentati solo per le operazioni di cessione di beni e per le prestazioni di servizi rese in ambito UE. In attesa di opportuni chiarimenti circa il futuro delle segnalazioni statistiche che, fino al periodo d’imposta 2016, andavano trasmesse alle Dogane utilizzando il modello Intra-2 bis e Intra-1 bis, occorre tener presente che tali operazioni intracomunitarie restano oggetto di controlli sugli adempimenti ai fini IVA.
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1) Via il modello Intra ma restano le sanzioni per alcune omissioni
Resta, infatti, la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro nel caso in cui il cessionario o il committente dell’operazione ometta di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, DPR 633/1972 e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del DL 331/1993.
Il cessionario italiano che effettua un acquisto intracomunitario di beni (o di servizi), deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore (prestatore) UE a norma degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993. La fattura così integrata deve essere annotata distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e, con riferimento al mese precedente, nel registro delle vendite; inoltre, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta (di cui all’art. 19 DPR 633/1972), la stessa dovrà essere annotata distintamente anche nel registro degli acquisti.
Non di meno, vanno ricordati gli obblighi connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese in ambito UE.
Si pensi ad esempio, alle cessioni intracomunitarie di beni, le quali possono beneficiare della non imponibilità IVA al verificarsi delle seguenti condizioni:
- trasferimento della proprietà a titolo oneroso;
- status di soggetto passivo IVA del cessionario comunitario;
- movimentazione dei beni dall'Italia verso altro Paese membro.
La verifica delle suddette condizioni merita un'attenzione particolare: in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, l’assenza anche solo di uno dei requisiti sopra esposti, può determinare la ripresa dell'IVA sull'operazione, oltre all'applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell'imposta non applicata in fattura (ai sensi dell’articolo 5, comma 4, DLgs 471/1997).
Nelle cessioni intracomunitarie occorre quindi abbinare alla fattura i documenti di avvenuta consegna al cliente per giustificare la non imponibilità IVA. La mancanza della prova determina la richiesta dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’applicazione delle relative sanzioni.
Nelle vendite con resa franco fabbrica o Ex-Works, dove il trasporto avviene a cura del cliente, il cedente nazionale incontra diverse difficoltà nel richiedere e ottenere dal cliente (o dal vettore), copia del CMR controfirmato dal destinatario dei beni; a tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui il cedente nazionale non abbia curato direttamente la spedizione e non sia in grado di esibire una copia del documento di trasporto debitamente compilato, egli potrà utilizzare qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'arrivo dei beni a destinazione nel Paese membro del cliente (Risoluzione n. 477/E del 15 novembre 2008).
Tra i mezzi di prova alternativi, si riepilogano altri strumenti emersi dalla giurisprudenza e prassi degli ultimi anni:
- documento di trasporto elettronico fornito telematicamente da alcuni corrieri o utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013).
- invio al cessionario comunitario (a mezzo fax/pec) di un riepilogo delle varie operazioni di cessione avvenute nel periodo, del quale richiedere copia controfirmata al cliente stesso per confermare di aver ricevuto la merce (sentenza n. 31 del 14 aprile 2010 della Commissione Tributaria di Venezia).
- dichiarazione rilasciata dal cliente Ue, corredata da idonea documentazione, in sostituzione del documento di trasporto (Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, riguardante la cessione di un'imbarcazione da un porto IT verso un porto UE, con trasporto curato dal cessionario).
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