Una recente Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro traccia il perimetro di applicazione dell’Articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in materia di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
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1) Lo Statuto dei Lavoratori e l'installazione di impianti audiovisivi
Cosa dice l’articolo 4, legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
L’articolo in esame regolamenta la installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti da parte del datore di lavoro per stabilire che quando dal loro impiego derivi anche la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, tali strumenti possono essere impiegati solo per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. La installazione è, però, subordinata alla stipula di un accordo collettivo firmato dalla rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda. Qualora suddetto accordo non venga raggiunto, il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, oppure – se le unità produttive sono dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro – inoltrare la richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (art. 4. comma 1)
Qualora gli strumenti in questione sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, ma il ragionamento trova applicazione anche per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, non trova applicazione il comma 1 dell’art. 4, l. n. 300/1970 e s.m.i.). (art. 4. comma 2)
L’articolo quattro si chiude stabilendo che, le informazioni raccolte ai sensi dei primi due commi sono utilizzabili ai fini connessi al rapporto di lavoro purchè sia stata fornita al lavoratore una adeguata informativa circa le modalità di utilizzo degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli; purchè il tutto avvenga nel rispetto dei principi sanciti attraverso il d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. (art. 4. comma 3)
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2) Le indicazioni contenute nella Circolare dell’Ispettorato del Lavoro
Le indicazioni contenute nella Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
La Circolare in commento, richiama il comma secondo dell’art. 4, l. n. 300/1970 per affermare che è necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a rendere la prestazione lavorativa. In altri termini, vanno presi in considerazione quali strumenti di lavoro gli apparecchi, i dispositivi, gli apparati ed i congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a disposizione.
La scriminante, quindi, è rappresentata dalla “essenzialità” dello strumento – preso in esame – per potere espletare l’attività lavorativa; per cui, se manca la necessarietà si rientra nella fattispecie normata attraverso il primo comma dell’articolo quattro (il quale impone il rispetto della “liturgia” sopra richiamata: accordo con la RSA o in alternativa autorizzazione da parte dell’Ispettorato provinciale del lavoro o di quello nazionale).
Di conseguenza, la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 4 assume i caratteri di una mera residualità, trattandosi di casi del tutto particolari che si verificano “qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare”.
Come esempio la Circolare fa riferimento alla installazione di sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00; per cui ricorrendo casi come questo portato ad esempio il sistema GPS così come altri dispositivi finiscono per diventare veri e propri strumenti di lavoro e, quindi, esonerano il datore di lavoro dalla applicazione dell’art. 4, comma primo.
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