Il decreto fiscale 193 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016 e pubblicato in GU n.282 del 2-12-2016 ha previsto che anche le dichiarazioni IVA possano essere integrate per correggere errori od omissioni, fino alla prescrizione dei termini per l’accertamento. Sono numerosi coloro che hanno presentato prima del 31 dicembre 2016 la dichiarazione integrativa IVA a favore relativa al periodo 2012-2014 e che grazie alle modifiche introdotte dal decreto fiscale, possono riportare il maggior credito o il minor debito nella dichiarazione 2017 a riduzione dell’eventuale saldo dovuto sull’esercizio 2016.
In questo approfondimento vediamo quali modifiche ha introdotto sulla dichiarazione integrativa IVA il decreto fiscale 193/2016 e come queste abbiano modificato il modello Dichiarazione IVA 2017.
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1) Dichiarazione integrativa IVA: le novità dopo il decreto fiscale
L'articolo 5 del DL 193/2016 in merito alla dichiarazione integrativa dell’IVA ha previsto che possano essere corretti errori/omissioni:
- che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile;
- che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.
L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:
-
presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere:
- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale
- utilizzato in compensazione;
- chiesto a rimborso sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti;
-
presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere:
- chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti;
- utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
2) Modello di dichiarazione IVA 2017: dichiarazione integrativa
A seguito di questa novità normativa, il modello è stato modificato in tre punti.
1. Per prima cosa nel frontespizio, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore (termine stabilito dall’articolo 57). Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.
2. Inoltre, il modello è stato modificato per accogliere il quadro VN “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE”. Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA 2014, relativa al 2013, presentata nel 2016). Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, occorre indicare nel rigo VN1 i seguenti dati:
- colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2014, indicare 2013);colonna 2, da barrare da parte della società controllante di un gruppo IVA qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2016 relativa al medesimo gruppo IVA
- colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW30 se è barrata la colonna 2;
- colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante
- colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la società incorporata ha presentato nel 2016, prima dell’operazione straordinaria, una dichiarazione integrativa a favore e la società incorporante compila per se stessa un modulo e per la società incorporata due moduli, riferiti a due attività gestite con contabilità separata, nella presente colonna occorre indicare il numero 2).
Attenzione: nel caso in cui nel 2016 siano state presentate dichiarazioni integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti occorre compilare un rigo del presente quadro per ciascuna annualità e per ciascun soggetto.
3. Nel quadro VL “LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE”, nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016 ai sensi del comma 6-quater dell’art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 (comma introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).
3) Riferimenti normativi
Art.5 DL 193/2016: Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento (…) 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.