Il D.L. 193/2016, in vigore dal 24 ottobre 2016, ha introdotto la procedura della nuova collaborazione volontaria denominata Voluntary Disclosure-bis, mediante la quale si possono regolarizzare le attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, delle violazioni in materia di dichiarazioni fiscali in relazione con tali attività e delle violazioni non connesse con le attività estere oggetto di emersione.
La procedura, alla quale si può aderire fino al 31 luglio 2017 (salvo eventuali proroghe), non subisce sostanziali modifiche rispetto a quella prevista dalla L. 186/2014 che introduceva la precedente Voluntary entrata in vigore nel gennaio 2015.
Una delle novità riguarda l’introduzione del nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati non coperti da causa di esclusione della punibilità. Tale illecito, non previsto per coloro i quali hanno aderito alla “prima Voluntary” per il principio di legalità, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi si avvale fraudolentemente della procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli coperti da causa di esclusione della punibilità.
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1) Cosa si può regolarizzare e chi può accedere alla procedura
L’adesione alla procedura permette di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 che riguardano:
• tutte le attività di natura finanziaria o patrimoniale costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (art.4, D.L. 167/90);
• le violazioni dichiarative relative ai redditi che sono serviti per costituire o acquistare gli investimenti e le attività;
• le violazioni dichiarative non connesse con gli investimenti e le attività estere, anche se commesse da soggetti diversi da quelli tenuti gli obblighi di monitoraggio fiscale;
• il denaro contante detenuto nelle cassette di sicurezza italiane.
I soggetti che possono aderire alla procedura sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le società di capitali.
2) L’esclusione della punibilità
L’esclusione della punibilità copre i reati tributari dichiarativi e omissivi e quelli di riciclaggio e autoriciclaggio connessi con tali reati:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
• dichiarazione infedele;
• omessa dichiarazione;
• omesso versamento di ritenute certificate;
• omesso versamento di IVA.
L’esclusione della punibilità non si applica ai reati di falso strumentale o prodromici alla commissione di reati di tributari, nonchè:
• all’emissione di fatture per operazioni inesistenti;
• alla distruzione o all’occultamento di scritture contabili.
3) Cause ostative alla procedura
Non è possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria se la richiesta è presentata dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazione di norme tributarie connesse alla detenzione delle attività finanziarie e patrimoniali estere in violazione degli obblighi dichiarativi oggetto della Voluntary.
4) Adempimenti antiriciclaggio connessi alla Voluntary-bis da parte professionisti
L’attuazione della procedura di Voluntary Disclosure non modifica l’applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07 in quanto le esclusioni operano esclusivamente sul piano fiscale (Comunicazione MEF del 31/1/2014 prot. DT8624).
Pertanto i soggetti obbligati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette.
Tuttavia, in assenza del conferimento dell’incarico da parte di un soggetto, se l’attività del professionista si limita alla valutazione circa l’opportunità o meno di adesione alla procedura, non scattano gli obblighi antiriciclaggio.
Infatti non si è formalizzato il rapporto professionista-assistito mediante il quale quest’ultimo diventa cliente con l’attribuzione dell’incarico.
L’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs.231/07 definisce cliente il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.