L’IRI è l’imposta sul reddito d’impresa in base alla quale le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione separata del reddito d’impresa. Questa imposta, contenuta nella Legge di stabilità 2017, prevede che il reddito d’impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES. Si ricorda che dal 1 gennaio 2017 l'IRES è stata ridotta al 24%.
Pertanto per l’imprenditore individuale o per il socio di società di persone che abbiano optato per l’IRI:
- il reddito d’impresa sarà tassato al 24% con la stessa aliquota prevista ai fini IRES;
- tutti gli altri redditi, compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF.
In questo approfondimento vengono trattati gli aspetti principali dell'IRI.
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1) Soggetti che possono accedere all’IRI
Per disciplinare la nuova imposta sul reddito d’impresa, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR- DPR 917/86) è stato aggiunto l’articolo 55-bis rubricato appunto “Imposta sul reddito d’impresa”. In particolare, il primo comma dell’articolo 55-bis prevede che l’IRI possa essere scelta dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:
- imprenditori individuali,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice
- S.R.L a ristretta base proprietaria che potevano optare per la trasparenza fiscale.
In merito a quest’ultimo punto, la legge di stabilità 2017 ha modificato, tra l’altro, l’articolo 116 del TUIR, rubricato “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria” aggiungendo il comma 2-bis in base al quale "In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. (..)".
Attenione: L’opzione per l’IRI esclude l’applicazione del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR.
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2) Calcolo dell’IRI: i prelievi e il plafond di deducibilità
In merito al calcolo dell’IRI, occorre tenere presente due aspetti: il prelievo da parte dell’imprenditore/socio e il regime delle perdite.
Per quanto riguarda il primo aspetto si sottolinea come il reddito IRI sia determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito previste dal titolo I, capo VI del TUIR e siano ammesse in deduzione le somme prelevate
- a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili,
- nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi,
- a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
Perciò al momento del prelievo delle somme dai conti correnti bancari dell’impresa assoggettate all’IRI, l’importo diventa deducibile dalla base imponibile IRI e concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF dell’imprenditore/socio.
Come chiarito dalla relazione illustrativa i redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo, restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES: è il cd. plafond di deducibilità dei prelievi IRI. Non è di immediata applicazione il calcolo del plafond IRI in quanto è necessario monitorare i redditi tassati e i prelievi eseguiti lungo tutto l’arco temporale del regime (periodo minimo pari a 5 anni).
3) Calcolo dell’IRI: le perdite
Il secondo aspetto a cui prestare attenzione ai fini del calcolo IRI è il regime delle perdite. In particolare, il comma 2 dell’articolo 55-bis prevede che " in deroga all’articolo 8, comma 3 le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi."
Per quanto riguarda le perdite pregresse, dato che il comma 2 fa espressamente riferimento alle perdite maturate nel regime IRI, si ritiene che seguano la normale disciplina prevista all’articolo 8, comma 3 del TUIR in base alla quale sono computabili in diminuzione per l’intero importo che trova capienza nel reddito e sono riportabili non oltre 5 esercizi.
Per le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni dell’IRI , l’articolo 55-bis chiarisce che sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi, senza particolari limiti temporali.
Infine, per quanto riguarda le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI, queste sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.
4) Opzione per l’IRI
Per espressa previsione di legge, l’opzione
- ha durata pari a cinque periodi d’imposta,
- è rinnovabile
- deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Per il 2017, l’opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018.
Non trattandosi di un regime con particolari adempimenti, le imprese potranno rimandare la decisione relativa al 2017 fino al 30 giugno 2018 (data di scadenza di UNICO 2018) così da valutarne la convenienza fiscale sulla base dei bilanci. Tuttavia ricordiamo che la scelta sarà possibile solo se nel 2017 ditte individuali e società di persone hanno tenuto la contabilità ordinaria.