Il Ministero della salute ha sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali lo schema di Regolamento sulla procreazione assistita, con il quale è stata rivista la impostazione della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, che permette, «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il ricorso alla PMA, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa.
Questo “passaggio” si è reso necessario a seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, la n. 151/2009 e la n. 162/2014 che sono intervenute anche in relazione alla manifestazione di volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Il fondamento normativo del presente schema di regolamento ha sede nell'art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, ai sensi del quale "la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo le modalità definite con decreto del Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati fino al momento della fecondazione dell'ovulo".
L'articolo continua dopo la pubblicità
Segui il Dossier gratuito dedicato alla Privacy
Per approfondire ti consigliamo l'eBook Commento breve al Regolamento Europeo sulla privacy
1) Trattamento dei dati personali
La richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita, richiede per le sue peculiarità, l’acquisizione di una notevole mole di informazioni personali degli assistiti, di cui una buona parte attiene a dati ascrivibili alla categoria di quelli di natura sensibili (ci si riferisce a quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato).
Il Garante ha rimarcato la importanza che all’interessato sia fornita una informativa, il cui contenuto deve essere in linea con quanto prescritto attraverso l’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e che sia acquisito un consenso relativo al trattamento dei dati personali, che – a sua volta -deve espressamente richiamare la informativa.
Al fine di rendere il regolamento conforme alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, il Garante nel suo parere ha stabilito che, sia la informativa che lo stampato contenente il consenso (che è una manifestazione di volontà espressa dall’interessato), devono essere inseriti nel regolamento, al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle strutture sanitarie ove viene erogata detta prestazione.
Qualora la coppia acceda alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, deve essere informata che i propri dati oltre a quelli relativi ai nati saranno trasmessi, al centro nazionale trapianti, ai fini dell'implementazione del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Ti potrebbero interessare:
- I ricorsi al Garante della privacy - libro di carta
- Responsabilità Civile Illecito Trattamento dati - libro di carta
- Tutela della Privacy - (Pacchetto 2 eBook)
- Il condominio e la privacy
Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro Dossier gratuito sulla Privacy