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PRESCRIZIONE CARTELLE EQUITALIA: BREVE O ORDINARIA

Prescrizione cartelle Equitalia: breve o ordinaria

Importante sentenza della Cassazione Sezioni Unite 17.11.16 su operatività art. 2953 c.c. sulla prescrizione: solo per titoli giudiziali definitivi?

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A soli dieci mesi di distanza dall’ordinanza di rimessione (n. 1799/2016), le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione sollevata dal Presidente della  sesta Sezione Civile circa le “disarmonie” esistenti sull’ambito di operatività dell’articolo 2953 c.c. con riferimento alla riscossione mediante ruolo di diversi tipi di crediti (previdenziali, tributari e per sanzioni amministrative). La Suprema Corte nella sua massima espressione sancisce l’applicabilità dell’articolo 2953 c.c. che prevede la prescrizione in dieci anni ) soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo e dunque mai per la cartella di pagamento notificata da Equitalia.

IL CASO

Con ricorso per Cassazione, l’INPS chiedeva la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto in seguito all’inutile decorso di un quinquennio dalla notifica della cartella. Per la Corte d’Appello infatti, la cartella esattoriale non opposta non aveva attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e pertanto non poteva trovare applicazione l’articolo 2953 c.c. (prescrizione in 10 anni).
Con il ricorso per Cassazione l’INPS chiedeva la riforma della sentenza del giudice catanese poiché, “essendo pacifica la circostanza della mancata opposizione nei termini avverso la cartella esattoriale, con conseguente intangibilità della pretesa contributiva”, non poteva considerarsi più soggetto a prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale, atteso che la prescrizione riguarda soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi, rispetto alla quale, in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c., trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario.
Con Ordinanza n. 1799 del 29 Gennaio 2016, la Corte di Cassazione Sezione VI Civile, dopo un breve excursus circa le pronunce sul tema, riteneva sussistenti “le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni unite, atteso che la suddetta questione – oltre a rendere necessaria una armonizzazione tra le pronunce delle diverse sezioni nei termini sopra evidenziati, può qualificarsi – per il cospicuo contenzioso in corso – ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, “di particolare importanza”.

La Sezione rimettente chiedeva alle Sezioni Unite di chiarire se la decorrenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento:
1. Producesse solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito intimato;
2. O determinasse, oltre all’irretrattabilità, anche l’effetto di rendere applicabile l’articolo 2953 c.c. con la conversione del termine di prescrizione breve in ordinaria decennale.


La Suprema Corte a Sezioni Unite, riprendendo le argomentazioni dell’ordinanza interlocutoria, con una sentenza “enciclopedica”, sancisce l’applicabilità dell’articolo 2953 c.c. soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo e dunque mai per la cartella di pagamento che, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.  Il principio, concludono i giudici, è valido anche quando si discuta su  avvisi di addebito INPS e di avvisi di accertamento esecutivi (o atti c.d. impoesattivi).

Vediamo di seguito i principi di diritto fissati dalle SS.UU.:
1. "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)";


2. "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
L’applicazione dei principi di diritto al caso di specie non può che condurre il Collegio a rigettare il ricorso proposto dall’INPS e dunque a confermare la sentenza della Corte d’Appello di Catania.

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Per approfondire scarica il commento completo  (sulla prescrizione  dell'obbligazione tributaria) e testo integrale della sentenza :"Sezioni Unite e prescrizione cartelle Equitalia" Commento alla sentenza della Cassazione sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016 

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1) Prescrizione obblighi tributari

(...)  La sentenza è certamente importante per l’encomiabile lavoro di analisi di tutte le pronunce sulla prescrizione dell’obbligazione “pubblica”, ma nulla dice espressamente con riferimento all’obbligazione tributaria. In  particolare i giudici esaminano con attenzione la giurisprudenza di legittimità al solo fine di ricercare il precedente fautore della “disarmonia” sull’applicazione dell’articolo 2953 c.c. e l’attenzione cade sulla sentenza n. 17051/2004 che pare aver “influenzato”, seppur in maniera non vincolante , le successive pronunce nn. 4338/2014 e 11749/2015.

L’unico passaggio in cui pare intravedersi uno spiraglio alla prescrizione quinquennale del credito tributario e quello in cui gli Ermellini confermano la correttezza dell'orientamento contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25790/2009. Si legge infatti “appare opportuno precisare che la correttezza dell'orientamento tradizionale è confermata … dalla precedente sentenza di queste Sezioni Unite 10 dicembre 2009, n. 25790”. La conferma dell’orientamento espresso nel 2009, seppur con riferimento all’interpretazione dell’articolo 2953 c.c., si ritiene possa estendersi anche al principio in base al quale “se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario".
In conclusione, c’è da dire quindi che, almeno a parere di chi scrive , non pare esserci stata alcuna cristallizzazione del principio in base al quale la prescrizione dell’obbligazione tributaria interviene dopo cinque anni. 

(...)

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