Ulteriori precisazioni in tema di installazione di impianti all’interno di condominii alla luce della legge n. 220/2012, del vademecum licenziato dal Garante per la Privacy e di una sentenza del Tribunale di Roma.
La installazione di telecamere all’interno di aree condominiali ha da sempre suscitato aspre discussioni tra i condomini che assumono tale iniziativa, spesso senza concordarla, e gli altri condomini che sono costretti a subirla.
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1) I casi in cui gli impianti di videosorveglianza devono avere l'approvazione
In proposito si richiama la legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici che all’art. 7 introduce nel codice civile l’art. 1122-ter. (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni), il quale recita:."Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136".
Sulla materia si registra anche l’intervento del Garante che nel 2013 ha provveduto a fornire le linee guida in materia di trattamento dei dati personali all’interno di un condominio, andando a valutare anche l’installazione di sistemi di video controllo; ci riferiamo a: “Condominio e privacy: la nuova guida del Garante Le regole del Garante per conciliare trasparenza e riservatezza nel condominio”.
Nelle regole si legge: “Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.”
La tematica è stata affrontata anche dal Tribunale di Roma, sentenza n. 3977 del 2015 chiamato a decidere del ricorso presentato da un condomino nei confronti di un altro condomino, che aveva installato un certo numero di telecamere, il quale ha sancito che la installazione di telecamere, anche se compiuta da un singolo condomino, non necessita dell’approvazione di tutti i condomini, sempre che, però si verifichino due presupposti:
1. la ripresa delle immagini sia confinata alla sola proprietà del condomino e non comprende anche aree comuni;
2. i dati raccolti sono destinati solo a scopi personali.
Diversa fattispecie è, invece, quella che prevede la installazione di telecamere posizionate in modo da riprendere parti comuni del condominio, nel qual caso è necessario:
1. acquisire in sede di assemblea un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio;
2. installare apposita cartellonistica al fine di avvertire che si sta per accedere ad una area video sorvegliata.
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