Per la riscossione coattiva dei propri tributi ed entrate patrimoniali gli enti locali possono scegliere a loro discrezione il ruolo o l’ingiunzione fiscale. La disciplina dell’ingiunzione fiscale risale al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ed è il mezzo piu’ utilizzato dagli Enti locali anche per il fatto che non prevede l’aggio, e quindi è piu’ economico.
L’ingiunzione fiscale gode della stessa forza coattiva del ruolo e la riscossione da parte dei concessionari abilitati avviene con le medesime regole.
L’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è istituito presso il Mef (art. 54 DLGS 446/97)
I Comuni e le province possono affidare il servizio di riscossione a tali soggetti abilitati o svolgere l’attività in proprio. Contrariamente alla riscossione tramite ruolo, l’ingiunzione di pagamento non prevede addebito di aggi al contribuente.
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1) L'ingiunzione fiscale
L’ingiunzione fiscale è quindi un titolo esecutivo che intima di pagare una somma entro un determinato termine, scaduto il quale è titolo per procedere al recupero forzoso: pignoramento dei beni, fermo amministrativo.
L’ingiunzione fiscale, come la cartella esattoriale, deve essere preceduta da un avviso di accertamento per quanto riguarda i tributi o da un verbale nel caso di sanzioni amministrative come ad esempio le multe. (120 giorni prima della notifica dell’ingiunzione)
L’ingiunzione deve contenere oltre alla motivazione
- la somma richiesta
- il termine per il pagamento
- le conseguenze nel caso di inadempimento
- i termini e l'autorità giudiziaria presso la quale ci si può opporre ed anche il titolo sul quale si fonda l'ingiunzione.
- Il responsabile del procedimento .
Il contribuente ha 30 o 60 giorni di tempo per pagare o per proporre ricorso, a seconda che la somma da riscuotere sia diversa o sia relativa a tributi erariali.
Se l’ingiunzione è preceduta da accertamento puo’ essere impugnata solo per vizi propri, al pari delle cartelle esattoriali.
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2) L' ingiunzione fiscale e la rottamazione
L’articolo 6-ter introdotto in sede di conversione del Dl 193/2016 ha previsto la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
Tuttavia l’attuazione della norma è demandata a un Provvedimento che gli enti territoriali possono emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta oggi 3 dicembre. Il decreto legge fiscale 193 e diventato legge 1° dicembre 2016, n. 225 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre, supplemento ordinario n. 53 .
L’articolo disciplina la facoltà delle regioni e degli enti locali di definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016 sia direttamente dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione.
L’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate e deve essere attuata con i medesimi atti e procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate.
Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.
Il provvedimento con cui gli enti disporranno la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2018;
b) le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
c) il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere: il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;
d) il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.
La sanatoria pertanto è consentita anche per i tributi e entrate gestite dagli enti locali se gli stessi la riterranno opportuna nel rispetto della loro autonomia.
Vi rientreranno sia i ruoli che le ingiunzioni fiscali a pari titolo e con le stesse regole, in quanto entrambe rappresentano due modalità alternative di riscossione.
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